Riconoscimento del figlio

22 Giugno 2015

La disciplina del riconoscimento dei figli «nati fuori dal matrimonio», come recita la rubrica del Capo a essa dedicato (artt. 250 ss. c.c.), è stata profondamente innovata dai recenti interventi legislativi (l. 10 dicembre 2012, n. 219 e d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154).
Inquadramento

La disciplina del riconoscimento dei figli «nati fuori dal matrimonio», come recita la rubrica del Capo a essa dedicato (artt. 250 ss. c.c.), è stata profondamente innovata dai recenti interventi legislativi (l. 10 dicembre 2012, n. 219 e d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154).

Le modifiche hanno riguardato, com'è noto, la stessa definizione di “figlio” (non v'è quindi più differenza tra figlio legittimo e figlio naturale, come invece prevedeva la precedente formulazione delle norme), l'età dopo la quale è necessario l'assenso del figlio per procedere al riconoscimento (abbassata da 16 a 14 anni), la procedura giudiziale per ottenere il riconoscimento qualora sia rifiutato il consenso dell'altro genitore (la cosiddetta “sentenza in luogo del consenso”); è stata infine prevista la possibilità, per i genitori infrasedicenni, di procedere al riconoscimento del figlio qualora siano autorizzati dal giudice. Infine, la novellazione ha riguardato in particolar modo la disciplina del cognome (art. 262 c.c.) e la disciplina del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.). Sul versante processuale, con la modifica all'art. 38 disp. att. c.c. il legislatore ha ritenuto di affidare la competenza nella materia de qua al tribunale ordinario, con l'unica eccezione di cui all'art. 251 c.c. (autorizzazione al riconoscimento di figli incestuosi, che è ora di competenza del Tribunale per i minorenni).

Il riconoscimento

È possibile sostenere, in accordo con la dottrina, che il riconoscimento consiste «in una dichiarazione formale che una persona fa dell'esistenza del rapporto biologico di filiazione tra essa dichiarante e un altro soggetto, il quale, in conseguenza di tale dichiarazione, acquista, o può acquistare, lo stato di figlio del dichiarante» (Basini G.F., Art. 250, in Basini G.F., Bonilini G., Confortini M. (a cura di), Codice di famiglia, minori, soggetti deboli, Torino, 2014).

L'art. 250 comma 1 c.c. stabilisce che è possibile il riconoscimento del figlio nato al di fuori del matrimonio; rimanda all'art. 254 c.c. per le relative forme, e chiarisce le condizioni alle quali tale riconoscimento può avvenire.

In primo luogo, i soggetti “attivi” possono essere sia il padre sia la madre, anche qualora essi fossero già uniti in matrimonio con altra persona nel momento in cui il nascituro era stato concepito (caso del figlio cd. “adulterino”). Non è indispensabile che l'atto di riconoscimento avvenga congiuntamente, dal momento che la norma autorizza anche un riconoscimento separato. L'utilizzo del verbo «può essere riconosciuto», riferito al figlio nato al di fuori del matrimonio, induce a credere di essere in presenza di un atto volontario e discrezionale da parte dei genitori, dal quale non può in alcun modo discendere il diritto, per il figlio, ad essere riconosciuto. La giurisprudenza ha tuttavia chiarito (seppure in un caso di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità), che l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli, previsto dagli artt. 147 e 148 c.c., è connesso esclusivamente alla procreazione, e non già all'esistenza di un legame positivo (come possono essere, appunto, il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale) tra il genitore e il figlio. Di conseguenza si determina un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare qualora alla procreazione non seguano il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. In altre parole, se il genitore è consapevole del concepimento (che non può identificarsi con la certezza assoluta derivante esclusivamente da prove genetiche, ma può anche comporsi di una serie di indizi univoci), ma non ottempera ai suoi obblighi stabiliti dal codice, allora ne deriva necessariamente il diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (così Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2013, n. 26205; cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 2010, n. 22506, e anche Cass. civ., sez. I, 10 aprile 2012, n. 5652, anch'essa in materia di dichiarazione giudiziale di paternità).

L'ultimo comma dell'art. 250 c.c. prevede che i genitori acquistino la capacità di riconoscere il figlio al compimento del sedicesimo anno d'età. Tuttavia, il riconoscimento può essere effettuato anche dal minore infrasedicenne qualora il giudice (ordinario) lo autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio (art. 250 comma 5 c.c.).

Per quanto riguarda il soggetto “passivo”, si parla ovviamente del figlio nato al di fuori del matrimonio, e qualora abbia compiuto i 14 anni (16 anni prima della legge n. 219/2012), è indispensabile il suo consenso affinché il riconoscimento produca effetti. Nel caso invece in cui il soggetto passivo sia un minore infraquattordicenne (infrasedicenne prima della legge n. 219/2012), per il riconoscimento è indispensabile il consenso del genitore che, per primo, lo abbia già effettuato. La legge precisa che il consenso non può essere rifiutato qualora risponda all'interesse del figlio.

Limite esplicito al riconoscimento è quello stabilito dall'art. 253 c.c., per il quale non è ammesso un riconoscimento che si ponga in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova.

Il riconoscimento, ai sensi dell'art. 256 c.c., non può essere revocato in alcun modo; inoltre, la procedura di impugnazione del riconoscimento non veritiero ex art. 263 ss. c.c. non è considerata una revoca.

Va infine rilevato che ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento viene considerata nulla ex lege (cfr. art. 257 c.c.).

La sentenza in luogo del consenso

Il quarto comma dell'art. 250 c.c. disciplina il procedimento applicabile nel caso in cui il genitore del minore infraquattordicenne che lo abbia per primo riconosciuto rifiuti il consenso richiesto dall'art. 250 comma 3 c.c..

Il genitore deve ricorrere al giudice competente (ai sensi del novellato art. 38 disp. att. c.c., deve ritenersi competente il tribunale ordinario del luogo ove risiede il minore), il quale fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore, ossia quello che rifiuta il consenso. A seguito della notifica, possono darsi due ipotesi:

  • il genitore notificato non propone opposizione. In questo caso, il giudice adito decide sulla richiesta con sentenza che tiene luogo del consenso mancante;
  • il genitore notificato propone opposizione entro 30 giorni dalla notifica. In questo caso, il giudice adito, dopo aver assunto le informazioni che ritiene opportune, è tenuto ad ascoltare il minore che abbia compiuto i 12 anni (ma può essere sentito anche il minore infradodicenne, qualora sia capace di discernimento); può inoltre assumere provvedimenti provvisori ed urgenti al fine di instaurare una relazione tra il figlio e il ricorrente, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata.

In ogni caso, con il provvedimento (sentenza) che tiene luogo del consenso non manifestato dal genitore che per primo ha riconosciuto il figlio, il giudice assume tutti i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento, al mantenimento del minore e al suo cognome, sulla base di quanto previsto dagli artt. 315-bis e 262 c.c..

Anche se la norma non fa un'esplicita menzione alla possibilità, per il giudice, di rigettare il ricorso e di non pronunciare, per l'effetto, una sentenza in luogo del consenso mancante, è da ritenere che il richiamo all'«interesse del figlio» di cui all'art. 250, comma 4, primo periodo,c.c. possa condurre comunque il giudice a valutare, per ogni caso concreto, l'opportunità o meno, tenuto conto dell'interesse dell'infraquattordicenne, di pronunciare la sentenza. In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza, la quale ha prima chiarito che sussiste un diritto costituzionalmente garantito, per il genitore, a riconoscere il proprio figlio; in secondo luogo, che tale diritto può essere limitato solo in presenza di motivi gravi e irreversibili, sì da far ritenere probabile una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore; in terzo luogo, che la valutazione sull'interesse del minore compete al giudice di merito che ben può rifiutare la sentenza in luogo del consenso (Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 2013, n. 27729; si veda il paragrafo “Casistica”, in calce al presente contributo).

Nel corso di tutta la procedura, come ha chiarito la Corte costituzionale (C. cost., sent., n. 83/2011), «il minore infrasedicenne (oggi infraquattordicenne, nda) nella vicenda sostanziale e processuale che lo riguarda, costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo implicati nel procedimento suoi rilevanti diritti e interessi, in primo luogo quello all'accertamento del rapporto genitoriale con tutte le implicazioni connesse». Va da sé, quindi, che al minore sia riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di opposizione di cui all'art. 250 comma 4 c.c., e spetta al giudice, anche d'ufficio (ai sensi dell'art. 9 comma 1 della Convenzione di Strasburgo 25 gennaio 1996, ratificata con l. 20 marzo 2003, n. 77), la nomina di un curatore speciale.

Ulteriore conseguenza di tale pronunciamento della Corte costituzionale, e già implicita nel testo normativo, è l'obbligatorietà dell'audizione del minore, come ha sottolineato anche la Corte di Cassazione (si veda Cass. civ., sez. I, 13 aprile 2012, n. 5884; contra, ma prima della pronuncia della Corte costituzionale di cui si è detto, Cass. civ., sez. I, 4 agosto 2004, n. 14934). Tale obbligatorietà è rivolta a soddisfare l'esigenza di accertare se il rifiuto del consenso dell'altro genitore, che per primo abbia proceduto al riconoscimento, risponda (o meno) all'interesse del figlio, e possa pertanto essere supplito (Cass. civ., sez. I, 9 novembre 2004, n. 21359).

Nel caso in cui il genitore sia stato sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale, non è impedito a prestare il consenso richiesto dall'art. 250 comma 4 c.c., dal momento che il relativo potere costituisce un corollario della paternità (o della maternità) e non della legale rappresentanza del minore nell'esercizio della responsabilità genitoriale (così Cass. civ., sez. I, 30 luglio 2014, n. 17277).

Il riconoscimento del figlio incestuoso

L'art. 251 c.c. disciplina il riconoscimento del figlio incestuoso, definito come il figlio che sia nato da persone «tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta» (art. 251 comma 1 c.c.).

La nuova formulazione dell'articolo ha eliminato i restrittivi presupposti che, in precedenza, erano richiesti per dar luogo al riconoscimento, introducendo tuttavia alcuni elementi di incertezza, legati alla non chiara enunciazione del testo.

Per procedere al riconoscimento del figlio incestuoso, è quindi necessaria un'autorizzazione del giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio (art. 251 comma 1 c.c.). Il successivo comma 2 prevede che il riconoscimento di una persona minore di età sia autorizzata dal giudice.

Tale ultimo comma risulta del tutto pleonastico, dal momento che non aggiunge nulla in più di quanto non sia già previsto dal primo comma, e anzi genera incertezza. La lettura combinata degli artt. 250, 251 c.c. e art. 38 disp. att. c.c. induce a ritenere che l'autorizzazione richiesta dall'art. 251 c.c., in caso di figli minorenni, sia comunque di competenza del Tribunale per i minorenni. Nel caso in cui sia richiesta l'autorizzazione per il riconoscimento di un figlio incestuoso che abbia compiuto la maggiore età, deve invece ritenersi competente il tribunale ordinario.

In assenza di indicazioni in tal senso, è ragionevole supporre che, nel caso in cui il genitore che chiede il riconoscimento di un figlio minore incestuoso si veda opporre un rifiuto dall'altro genitore, che per primo abbia riconosciuto il figlio, la competenza per pronunciare non solo l'autorizzazione ex art. 251 comma 1 c.c. ma anche la sentenza in luogo del consenso ex art. 250 comma 4 c.c. sia del Tribunale per i minorenni.

Le forme del riconoscimento

L'art. 254 c.c. descrive le forme che può assumere il riconoscimento. Esso, in primo luogo, può essere effettuato nell'atto di nascita; in seconda battuta, può assumere la forma di apposita dichiarazione, sia essa posteriore alla nascita o anche al solo concepimento, effettuata davanti all'ufficiale dello stato civile; in alternativa, la dichiarazione può essere contenuta in un atto pubblico oppure in un testamento, qualunque sia la forma. È pertanto configurabile un riconoscimento effettuato con un testamento olografo.

È appena necessario porre l'accento sul fatto che, in quest'ultimo caso, l'efficacia del riconoscimento si produrrà solo alla morte del testatore, anche qualora il testamento sia stato revocato (così, d'altra parte, anche il secondo periodo dell'art. 256 c.c.).

Effetti del riconoscimento

Residuano da analizzare gli effetti del riconoscimento. La novella del 2012 ha inciso sull'articolo in questione (art. 258 c.c.): se, anteriormente al 2012, il riconoscimento produceva effetti solamente tra il genitore e il figlio, salvi i casi previsti dalla legge, ora il riconoscimento è efficace non solo riguardo al genitore da cui fu fatto ma anche «riguardo ai parenti di esso» (art. 258 comma 1 c.c.). La ratio di tale intervento è facilmente circoscrivibile se si guarda all'obiettivo della riforma del 2012, volta ad equiparare i figli legittimi a quelli naturali.

Il riconoscimento, avendo natura dichiarativa, produce i suoi effetti ex tunc, ossia dalla nascita.

Posto che, come si è sostenuto supra, il riconoscimento assume natura di atto discrezionale, la legge chiarisce che l'atto di riconoscimento di uno dei due genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore (art. 258 comma 2 primo periodo c.c.). Qualora tali indicazioni siano presenti, il codice si premura di sanzionare con una contravvenzione (ammenda da euro 20 ad euro 82) il pubblico ufficiale che le riceve o l'ufficiale di stato civile che le riproduce. In tali casi, le dichiarazioni devono altresì essere cancellate.

Cognome e impugnazione del riconoscimento (rinvio)

Per quanto riguarda la disciplina del cognome (art. 262 c.c.) e le impugnazioni per difetto di veridicità (art. 263 c.c.), si rimanda alla più approfondita disamina contenuta nelle Bussole “Cognome” e “Impugnazione del riconoscimento”.

Casistica

Elementi ostativi alla sentenza in luogo del consenso

Né la pendenza di un processo penale a carico del genitore richiedente né la valutazione del rischio di un eventuale distacco del minore dall'attuale contesto di affidamento integrano una condizione ex se ostativa all'autorizzazione al riconoscimento (Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2011, n. 2645);

Per Cass. civ., sez. I, 11 febbraio 2005, n. 2878, il riconoscimento, ove vi sia contrapposizione dell'altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato – anche alla luce degli artt. 3 e 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176 – solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore (la Corte, nel caso di specie, ha escluso che costituisse impedimento al riconoscimento la presunta inidoneità del padre naturale a svolgere il compito genitoriale, desumibile dall'aver dimostrato scarso interesse verso il figlio, prima e dopo la nascita).

Audizione del minore

Cass. civ., sez. I, 31 ottobre 2013, n. 24556, pur riferibile al procedimento ex art. 250 c.c. nel testo anteriore alla modifica apportata dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219, ritiene che non sia configurabile alcun vizio qualora l'audizione del minore sia stata resa oggettivamente impossibile dalla tenera età del minore (nel caso di specie, il bambino non aveva ancora compiuto 2 anni) e quindi, sia stata omessa perché superflua.

Rapporti con altri ordinamenti

La capacità a effettuare il riconoscimento del figlio, ai sensi dell'art. 35 comma 2 l. 31 maggio 1995, n. 218, è disciplinata dalla legge nazionale del genitore. Tuttavia, il principio di ordine pubblico internazionale che riconosce il diritto all'acquisizione dello status di figlio naturale (oggi, di figlio nato al di fuori del matrimonio, nda) a chiunque sia stato concepito, indipendentemente dalla natura della relazione tra i genitori, costituisce un limite generale all'applicazione della legge straniera (nel caso di specie, la legge egiziana) che, attribuendo all'uomo la paternità unicamente nell'ipotesi in cui il figlio sia stato generato nel corso di un “rapporto lecito”, preclude al padre di riconoscere il figlio nato da una relazione extramatrimoniale. Di conseguenza, stante la rilevata contrarietà all'ordine pubblico internazionale della norma straniera applicabile in base al sistema di diritto internazionale privato, trova applicazione la corrispondente norma di diritto interno (art. 250 c.c.) la quale, in relazione alla capacità del padre di addivenire al riconoscimento del figlio naturale, si sostituisce integralmente alla norma straniera, ai sensi dell'art. 16 comma 2 l. n. 218/1995 (Cass. civ., sez. I, 28 dicembre 2006, n. 27592).

Sommario