Fondo patrimoniale: scioglimento

Alberto Figone
24 Settembre 2020

Lo scioglimento del fondo patrimoniale si verifica in presenza di eventi, che determinano il venir meno del vincolo di destinazione impresso ai beni tutti, costituiti nel fondo medesimo. Più propriamente l'art. 171 c.c. fa riferimento, nella rubrica, alla «cessazione del fondo», ossia ad uno scioglimento integrale del fondo medesimo...
Inquadramento

Lo scioglimento del fondo patrimoniale si verifica in presenza di eventi, che determinano il venir meno del vincolo di destinazione impresso a tutti i beni, costituiti nel fondo medesimo. Più propriamente l'art. 171 c.c. fa riferimento, nella rubrica, alla «cessazione del fondo», ossia ad uno scioglimento integrale del fondo medesimo, che si differenzia, quindi, dallo scioglimento parziale, come risultante da atti dispositivi di singoli beni. Anche l'esaurimento dei beni che compongono il fondo non ne rappresenta, in senso tecnico, causa di scioglimento, dal momento che sarebbero possibili successivi conferimenti. Una volta intervenuta una causa di scioglimento, di regola, i beni, pur permanendo nella proprietà dei coniugi, non sono più destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, perdendo l'effetto segregativo, con conseguente possibilità per i creditori di agire in executivis, senza più il limite di cui all'art. 170 c.c..

Le cause di scioglimento

In forza del già richiamato art. 171 comma 1 c.c., costituiscono causa di cessazione del fondo patrimoniale l'annullamento, lo scioglimento e la cessazione del matrimonio (da ultimo. Cass. 14 febbraio 2018, n. 3641). Va rammentato che, in base all'art. 1 comma 13, l. 76/2016, anche le coppie dello stesso sesso, civilmente unite, possono costituire un fondo patrimoniale, che si scioglierà con il venir meno del vincolo, per annullamento o scioglimento dell'unione civile stessa. Tanto per il matrimonio, quanto per l'unione civile, l'effetto si verifica con il passaggio in giudicato della sentenza (anche soltanto non definitiva in punto status ex art. 4, comma 12, l. n. 898/1970, previsione richiamata, nel regime delle unioni civili, dall'art. 1 comma 25, l. 76/2016). Manca un coordinamento con la procedura di negoziazione assistita (utilizzabile anche per lo scioglimento dell'unione civile): è da ritenere che la cessazione intervenga al momento in cui il Pubblico Ministero autorizza ovvero manifesta il suo nullaosta all'accordo, nelle ipotesi di cui all'art. 6 l. n. 162/2014, di conversione del d.l. n. 132/2014;in caso di negoziazione davanti all'ufficiale di stato civile, di cui all'art. 12 della legge predetta, invece, nel momento in cui i coniugi confermano l'intendimento di divorziare.

Se si confronta l'art. 171 c.c., con l'art. 191 c.c., si nota come le cause di scioglimento della comunione legale siano ben più numerose di quelle del fondo patrimoniale, che, come noto, prescinde dal regime patrimoniale che i coniugi abbiano adottato. Si discute pertanto se alcune di esse possano operare anche per il fondo patrimoniale. La dottrina prevalente ritiene che l'elenco di cui all'art. 171 c.c. non abbia carattere tassativo, potendo in esso essere ricompresa anche la nullità del matrimonio, una volta intervenuta delibazione della sentenza ecclesiastica, come la morte presunta, la quale al pari di quella naturale, facendo venir meno il vincolo matrimoniale, incide sul fondo.

La separazione personale (istituto estraneo al regime dell'unione civile fra persone dello stesso sesso)dei coniugi non determina comunque lo scioglimento del fondo.

Lo scioglimento consensuale

Tra le cause di cessazione del fondo patrimoniale non è espressamente previsto dalla legge l'accordo fra i coniugi. In dottrina, si è per lo più ritenuto ammissibile lo scioglimento del fondo per risoluzione consensuale del relativo negozio costitutivo, ovvero per il verificarsi di una condizione risolutiva (purché non meramente potestativa) apposta al negozio medesimo. La giurisprudenza di merito ha espresso posizioni differenziate; si è così affermato che l'autonomia privata dei coniugi (ed ora delle persone civilmente unite) non potrebbe spingersi al punto da determinarne la cessazione (Trib. Napoli 4 giugno 2008), dovendo il giudice valutare l'interesse dei figli ad interloquire sulle opzioni dei genitori (ad esempio mediante audizione ex art. 336-bis c.c. oppure mediante nomina di un curatore speciale, purché sia riscontrabile in concreto un conflitto d'interessi tra il minore ed i genitori).(Trib. Milano 21 dicembre 2016). In diversa prospettiva si ritiene che lo scioglimento sarebbe ammissibile nelle stesse forme di cui all'art. 163 c.c., pur in presenza di figli minorenni e senza necessità di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria (Trib. Milano 6 marzo 2013; Trib. Padova 5 giugno 2006, ined.; Trib. min. Perugia 20 marzo 2001, in Riv. not. 2001, 1189); in senso parzialmente contrario, si è ritenuta l'inammissibilità di una risoluzione consensuale del fondo, quanto meno in presenza di figli minorenni (Trib. Alba 2 settembre 2001, in Gius, 2001, 2477). La Suprema Corte, per parte sua, ha dichiarato che i coniugi possono sciogliere consensualmente il fondo patrimoniale, ma ciò solo in assenza di figli minori; in caso contrario, verrebbe infatti frustrato il vincolo di destinazione, impresso ai beni del fondo, di soddisfare i bisogni della famiglia (e quindi di tutti i suo componenti, ivi compresi i minori) (Cass. 8 agosto 2014, n. 17811). Ad ogni buon conto l'azione di annullamento spetterebbe soltanto ai figli e non pure ai terzi, ancorché creditori in revocatoria (Cass. 22 novembre 2019, n. 30517). Precisa la Suprema Corte che la regola suddetta deve valere anche quando i figli non siano ancora nati, per essere solo concepiti; del pari, la regola deve essere confermata pure quando i coniugi abbiano convenzionalmente escluso l'intervento del giudice per il caso di alienazione di singoli cespiti, ricompresi nel fondo, ex art. 169 c.c.. La convenzione con cui i coniugi sciogliessero il fondo patrimoniale, in presenza di figli minorenni, potrebbe essere impugnata da un curatore speciale in loro rappresentanza.

Prima dell'entrata in vigore della l. n. 219/2012, di riforma del regime della filiazione, si discuteva sulla competenza ad autorizzare lo scioglimento consensuale del fondo, in presenza di figli minori; la Suprema Corte l'aveva attribuita al tribunale per i minorenni, a fronte del previgente testo dell'art. 38 disp. att. c.c. (Cass. 18 luglio 2013, n. 17621). In oggi, a seguito della novella della norma da ultimo citata, la competenza è pacificamente del tribunale ordinario (del luogo di residenza della famiglia).

Anche la coppia dello stesso sesso, civilmente unita, può avere figli, ovviamente non in modo tradizionale, ma tramite altri strumenti, che in oggi riconoscono e valorizzano la c.d. omogenitorialità: adozione piena, realizzata all'estero e riconosciuta in Italia, dove l'art. 1 comma 20 della l. 76/2016 non ammette la coppia same sex a quella forma di adozione; adozione in casi particolari ex art. 44 l. 184/1983;riconoscimento del figlio della (o del) partner, nei limiti in cui ciò sia prospettabile. Si riproporranno pertanto le medesime problematiche proprie dei figli della coppia legata in matrimonio.

Orientamenti a confronto

Scioglimento consensuale del fondo

Lo scioglimento del fondo patrimoniale sulla base del solo consenso dei coniugi è ammissibile soltanto in mancanza di figli, mentre ove vi sia prole deve ritenersi necessario lo scrutinio del giudice, il quale deve valutare l'interesse dei figli ad interloquire sulle opzioni dei genitori (ad esempio mediante audizione ex art. 336-bis c.c. oppure mediante nomina di un curatore speciale, purché sia riscontrabile in concreto un conflitto d'interessi tra il minore ed i genitori).

I coniugi possono sciogliere consensualmente il fondo patrimoniale, nelle forme di cui all'art. 163 c.c., senza richiedere alcuna autorizzazione giudiziale, anche in presenza di figli minorenni

Trib. Milano 21 dicembre 2016, in IlFamiliarista

Trib. Milano 6 marzo 2013, www.ilcaso.it. 2013; Trib. Padova 5 giugno 2006, ined.; Trib. min. Perugia 20 marzo 2001, in Riv. not. 2001, 1189

Stante la tassatività delle cause di estinzione del fondo patrimoniale, i coniugi, specie nel caso in cui vi siano figli minori, non possono addivenire ad una risoluzione consensuale della convenzione costitutiva del fondo medesimo

Trib. Alba 2 settembre 2001, in Gius, 2001, 2477

Le cause di cessazione del fondo hanno carattere tassativo, onde va escluso che l'autonomia privata possa far cessare a suo piacimento il fondo stesso

Trib. Napoli 4 giugno 2008, ined.

I coniugi non possono sciogliere consensualmente il fondo patrimoniale in presenza di figli minori, o anche solo concepiti, i quali pertanto sono legittimati a dedurne la conseguente invalidità

Cass. 8 agosto 2014, n. 17811, in Nuova giur. civ. 2015, 24; conf. Trib. min. Torino 31 ottobre 2005, ined.

Esistenza di figli minorenni o maggiorenni

Se si verifica una causa di scioglimento non consensuale e vi sono figli minorenni, ai sensi dell'art. 171 comma 2 c.c., il vincolo di destinazione persiste sino a quando l'ultimo figlio abbia raggiunto la maggiore età. In questo caso l'amministrazione dei beni spetta al coniuge superstite (in caso di scioglimento del matrimonio per morte), ovvero, in caso di annullamento o nullità del matrimonio, piuttosto che di divorzio, ad entrambi (le medesime considerazioni valgono anche in caso di annullamento o di scioglimento dell'unione civile) È tuttavia attribuito al giudice il potere di dettare norme sull'amministrazione del fondo, su istanza di chiunque vi abbia interesse. Anche in questo caso, la competenza, inizialmente attribuita al tribunale per i minorenni dalla previgente formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c. a seguito della l. n. 219/2012 è stata traslata al tribunale ordinario. L'art. 171 c.c. rappresenta una fattispecie di tutela rafforzata a favore del soggetto debole che, per la sua specificità, non consente affatto di dedurre, al contrario che il raggiungimento della maggiore età del figlio determini, nel diverso ed ordinario caso in cui il fondo patrimoniale sia in essere, la sua sostanziale estromissione, di guisa che permane inalterato l'interesse a che i beni restino vincolati ai bisogni della famiglia. (così Cass. 4 settembre 2019, n. 22069).

Il giudice (sempre il tribunale ordinario), considerate le condizioni economiche dei genitori ed ogni altra circostanza, può attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo (così dispone il comma 3 dell'art. 170 c.c.). La previsione ha dato luogo a vivaci contrasti in dottrina, che ne ha talora evidenziato la contrarietà all'art. 42 Cost., dando luogo ad una vera e propria espropriazione; nel contempo si è affermato che la norma non troverebbe applicazione nei riguardi dei figli minori, già tutelati dalla prosecuzione del fondo fino all'età maggiore, con la conseguenza che destinatari della norma sarebbero soltanto i soli figli maggiorenni. Si tratta in ogni caso di discussioni dogmatiche, posto che non risultano specifici interventi giurisprudenziali in merito. Va qui ricordata una pronuncia di merito, che ha escluso che i figli possano chiedere una quota dei beni del fondo, nella pendenza del procedimento di divorzio tra i genitori, quando, dunque, non era ancora intervenuta una causa di scioglimento del fondo medesimo (Trib.Modena 1 marzo 2011, in Notariato 2011, 258).

Le medesime problematiche, come già visto, si possono porre in relazione a figli di persone dello stesso sesso, legate dal vincolo dell'unione civile.

Effetti

Dispone il quarto comma dell'art. 171 c.c. che, una volta intervenuta la cessazione del vincolo di destinazione sui beni del fondo, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale. Ciò sempre che i coniugi, o le persone civilmente unite, non intendano permanere in comunione (necessariamente ordinaria) pur in presenza di eventi che hanno inciso sul vincolo coniugale (e di conseguenza sul fondo).

Casistica

Scioglimento del fondo e azione di annullamento

Scioglimento del fondo e alienazione dei beni in esso compresi

In presenza di figli minori, lo scioglimento del fondo patrimoniale posto in essere dai genitori senza autorizzazione del giudice è invalido, ma, poiché il divieto di scioglimento è posto a vantaggio dei detti minori, l'azione di annullamento spetta soltanto a questi ultimi e non pure ai terzi, ancorché creditori in revocatoria. (Cass., sez. III, 22 novembre 2019, n. 30517).

L'alienazione di un bene facente parte del fondo patrimoniale determina il venir meno del vincolo derivante dalla destinazione ad esso impressa; le ipotesi di cui all'art. 171 c.c.fanno invece riferimento alla cessazione integrale del fondo, anche senza atti dispositivi (Trib. Nola 3 gennaio 2013, www.ilcaso,.it 2013)

Attribuzione ai figli dei beni del fondo

Il giudice può attribuire ai figli il bene costituito dai genitori in fondo patrimoniale solo se si sia già verificata la cessazione del fondo stesso per una delle cause di cui all'art. 171 c.c.. Pertanto ai figli è preclusa la domanda di attribuzione nel caso in cui penda il procedimento di divorzio (Trib. Modena 1 marzo 2011, in Notariato 2011, 258).