I chiarimenti delle Entrate sulle consultazioni ipotecarie e catastali gratuite
28 Marzo 2017
Con la Circolare n. 3/E del 24 marzo scorso, l'Agenzia delle Entrate riporta una serie di precisazioni riguardo le modalità di accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale per le quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà. Le “consultazioni personali”, ovvero legate alla circostanza che un soggetto acceda agli atti catastali per ispezionare la propria “posizione immobiliare”, godono di una specifica esenzione dai tributi speciali e dalle tasse ipotecarie normalmente dovuti.
La richiesta di consultazioni personali può essere avanzata anche tramite il coniuge o parenti e affini entro il quarto grado mediante le forme “semplificate” di procura, ugualmente tramite personale dipendente nel caso si tratti di persone giuridiche.
Riguardo gli acquisti fatti in regime di comunione dei beni nel cui atto sia intervenuto solo uno dei coniugi, la consultazione personale può essere richiesta gratuitamente dal coniuge; stesso criterio vale anche per le parti delle unioni civili.
Le persone fisiche possono accedere alla consultazione telematica direttamente dai servizi Fisconline/Entratel con le credenziali di autenticazione alla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate e l'indicazione del codice PIN; mentre i soggetti diversi dalle persone fisiche, registrati ai medesimi servizi, possono accedere tramite i soggetti appositamente incaricati, abilitati dal proprio gestore. In alternativa è possibile rivolgersi agli Uffici Provinciali-Territorio presentando un documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità. Il servizio è disponibile anche presso gli sportelli decentrati attivi presso alcuni Comuni.
*Fonte www.fiscopiu.it |