Le regole di disciplina dei genitori nel regime di affidamento condiviso

Redazione Scientifica
28 Maggio 2015

Il provvedimento giudiziale che determina l'affidamento condiviso deve richiamare i doveri di entrambi i genitori e indicarne gli obblighi, salvo che emerga una radicata incapacità e rilevi il rischio di gravi pregiudizi per i minori.

Il provvedimento giudiziale che determina l'affidamento condiviso deve richiamare i doveri di entrambi i genitori e indicarne gli obblighi, salvo che emerga una radicata incapacità e rilevi il rischio di gravi pregiudizi per i minori. L'affidamento ad uno solo dei genitori può essere disposto solo quando il giudice ritenga che l'affidamento all'altro sia in conflitto con l'interesse del minore, risultando nei confronti del genitore escluso una sua condizione di manifesta assenza o inidoneità al compito educativo tale da rendere nocivo l'affidamento per il minore stesso; inoltre, l'art. 337-ter c.c. consente al giudice di stabilire le modalità della loro permanenza presso ciascun genitore e di adottare ogni altro provvedimento ad essi relativo, attenendosi al criterio fondamentale rappresentato dal superiore interesse della prole, che assume rilievo centrale nell'ordinamento dei rapporti di filiazione. In quest'ottica, pertanto, si giustificano, in specifici casi, le prescrizioni giudiziali imposte ai genitori, di modo che l'esercizio della responsabilità genitoriale costituisca il riflesso di conveniente protezione del superiore diritto dei figli alla salute e di un indirizzo di crescita sereno ed equilibrato (Cass. 9546/2012; Cass. 5108/2012).

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