Il valore dei buoni postali nel regime di comunione legale

Redazione Scientifica
28 Maggio 2015

I buoni postali non sono frutti o proventi percepiti e non consumati, differentemente dal saldo attivo di un conto corrente che rientra ex art. 177 c.c. nella comunione de residuo, ma beni mobili, sussumibili nella categoria dei prodotti finanziari.

I buoni postali non sono frutti o proventi percepiti e non consumati, differentemente dal saldo attivo di un conto corrente che rientra ex art. 177 c.c. nella comunione de residuo, ma beni mobili, sussumibili nella categoria dei prodotti finanziari. Attraverso l'acquisto del buono, infatti, i coniugi effettuano un investimento del denaro nella loro disponibilità, trasformandolo in un bene durevole che incrementa il loro patrimonio familiare. Alla fattispecie deve quindi applicarsi l'art. 177, comma 1, c.c., il quale stabilisce che costituiscono oggetto di comunione «gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali». In virtù di questa disposizione confluisce immediatamente nel patrimonio comune non solo l'acquisto che i coniugi effettuano congiuntamente, ma anche gli acquisti fatti da un solo coniuge, che entrano a far parte del patrimonio comune: l'altro coniuge diventa ex lege contitolare. Non impedisce, peraltro, la sussumibilità nella comunione il fatto che il denaro impiegato nell'acquisto, anziché comune, abbia natura personale. In questa seconda ipotesi, il bene acquistato avrà a sua volta natura personale a patto che siano rispettati gli obblighi di cui all'art. 179, comma 1 lett. f), c.c., , e cioè qualora venga resa la prevista dichiarazione, che è sempre necessaria quando possano sorgere dubbi sulla effettiva natura personale del bene impiegato per l'acquisto, ivi compreso il denaro (Cass. 10855/2010).

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