Il terzo può pagare in luogo del coniuge obbligato inadempiente, solo dopo l'ordine del giudice
28 Maggio 2015
Dal combinato disposto dell'art. 3, comma 2, L 219/2012 e dell'art. 8, comma 2, L. 898/1970, si desume che, solo a seguito dell'ordine di distrazione dei redditi dell'obbligato, emesso dal giudice in caso di provata inadempienza, il creditore può attivare il procedimento di cui al citato art. 8. (Nella specie, dichiarato l'inadempimento, la Sezione ha accolto la domanda di ordine diretto al terzo datore di lavoro di corrispondere direttamente all'avente diritto l'importo dovuto per il mantenimento dei figli). |