Nessuna “scriminante culturale” per lo straniero che maltratta la moglie
15 Aprile 2015
La vicenda. Arrivato da poco in Italia, un uomo di origine marocchina maltrattava e picchiava la moglie in forza della propria cultura che poneva la figura femminile su un piano di inferiorità rispetto a quella maschile. I Giudici di prime e seconde cure condannavano l'uomo per i reati di cui agli artt. 570, 572, 609-bis e 609-septies c.p..
È possibile non punire le condotte considerate lecite nel paese d'origine? Il soccombente ricorreva allora in Cassazione, lamentando la mancanza di motivazione nella decisione impugnata, dal momento che i Giudici di merito non avevano valutato i comportamenti dell'uomo quale espressione socioculturale, tale da escludere i reati ascrittigli. La moglie – argomentava l'uomo - era oggetto di sua esclusiva proprietà per cui invocava l'esimente putativa dell'esercizio di un diritto ex art. 51 c.p.. In particolare il ricorrente sosteneva che i Giudici di merito avrebbero dovuto valutare nel caso concreto se il diverso patrimonio culturale dell'uomo appena giunto in Italia, le sue differenti abitudini e la sua diversa percezione della liceità o meno dei fatti avrebbero potuto integrare una situazione di scriminante.
La Cassazione risponde con un secco “no”. «In una società multietnica» - afferma la Suprema Corte - «non è concepibile la scomposizione dell'ordinamento in altrettanti statuti individuali quanti sono le etnie che la compongono». Pertanto, tenuto conto dell'art. 3 Cost., l'ordinamento giuridico è chiamato ad armonizzare i comportamenti individuali corrispondenti alla varietà delle culture in base al principio unificatore della centralità della persona umana, quale denominatore minimo comune per l'instaurazione di una società civile. «In questo quadro concettuale si profila, come essenziale per la stessa sopravvivenza della società multietnica, l'obbligo giuridico di chiunque vi si inserisce di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all'ordinamento giuridico (…)» Pertanto non è scusabile colui il quale ponga in essere comportamenti che, benché siano leciti nel paese d'origine, risultino oggettivamente incompatibili con le regole proprie della compagine sociale in cui ha scelto di vivere.
Concludendo. Nel caso in cui il marito maltratti la moglie in forza della propria cultura d'origine, non si configura una scriminante, anche solo putativa, fondata sull'esercizio di un presunto diritto. Sulla base di tali argomenti la Cassazione ha rigettato il ricorso dell'uomo, in quanto manifestatamente infondato. |