Danno da autolesione dell’allievo: si applica l’art. 2048 c.c.?

03 Maggio 2015

La responsabilità ex art. 2048 c.c., per l'illecito dell'insegnante, presuppone la prova di un valido nesso causale fra la condotta della scuola ed il danno subito dal minore
Massima

La responsabilità ex art. 2048 c.c., per l'illecito dell'insegnante, presuppone la prova di un valido nesso causale fra la condotta della scuola ed il danno subito dal minore; essa non è configurabile ove la scuola riesca a dimostrare di aver tenuto una condotta diligente e di non aver potuto impedire il fatto lesivo (fattispecie relativa ad un danno autoprodotto da un minore, all'interno dell'istituto frequentato).

Il caso

Una minore cade nel cortile della scuola elementare e riporta lesioni. I genitori, in proprio e quali rappresentanti della figlia minore convengono - correttamente - avanti al Tribunale il Ministero dell'Istruzione per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni. In primo grado la domanda viene respinta. La Corte di Appello conferma il primo grado sull'assunto che non fosse stata provata la causa della caduta.

I genitori in proprio, unitamente alla danneggiata frattanto diventata maggiorenne, assumono nanti la Corte di Cassazione violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso viene respinto.

In motivazione

«L'art. 2048 c.c. trova applicazione quando il danno di cui si chiede il risarcimento sia stato causato da persona affidata al maestro di cui si invoca la responsabilità. L'applicazione di tale norma, presuppone, dunque, che sia accertata l'esistenza d'un valido nesso causale tra la condotta dell'allievo ed il danno, ivi compreso quello arrecato agli altri allievi.

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte d'appello ha rigettato la domanda [..]:

a) per difetto di prova d'un valido nesso causale tra la condotta della scuola ed il danno;

b) sia perchè, in ogni caso, la scuola aveva provato di avere tenuto una condotta diligente e di non aver potuto impedire il fatto.

Ne consegue che la denuncia di violazione dell'art. 2048 c.c., è infondata: sia perchè tale norma solleva il danneggiato dall'onere di provare la colpa del maestro o precettore, ma non da quello di provare la causa del danno; sia perchè nel caso di specie, con motivazione ad abundantiam, la Corte d'appello ha comunque ritenuto vinta, da parte del Ministero, tale presunzione, stabilendo [..] che non vi fu un deficit di vigilanza degli alunni».

La questione

La sentenza in esame discetta sul riparto dell'onere probatorio imposto dall'art. 2048 c.c.. Singolarmente, però, lo applica ad una fattispecie di danno cagionato dall'allievo a se medesimo, così riaprendo il dibattito sulla ascrivibilità della detta fattispecie a responsabilità contrattuale o, piuttosto, extracontrattuale.

Le soluzioni giuridiche

Il tema del danno autoprocuratosi dal minore in un contesto qualificato, in cui attenta vigilanza dovrebbe consentire il sereno svolgersi delle sue quotidiane attività, è stato al centro di un vivace dibattito. Le diverse ermeneutiche proposte, che lo sussumevano entro le maglie della responsabilità contrattuale o, piuttosto di quella aquiliana, con ondivaghe ricostruzioni ora sub art. 2048 c.c., ora sub art. 2043 c.c., ovvero sub art. 1218 c.c. in passato hanno reso necessario un intervento nomofilattico (Cass., S.U., 27 giugno 2002, n. 9346). L'iter argomentativo colà sviluppato ha trovato pacifica osservanza fino ad oggi (Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 2013, n. 22752; Cass. civ., 8 febbraio 2012, n. 1769; Cass. civ., sez. VI, 24 novembre 2011, n. 24835; Cass., civ., sez. III, 26 aprile 2010, n. 9906).

Così, il campo applicativo dell'art. 2048 c.c. è stato limitato al fatto illecito cagionato dal minore ad un terzo. Il danno autoprocuratosi dal minore è stato, invece, qualificato di natura contrattuale.

Nel particolare contesto scolastico la negozialità del rapporto sorge con l'iscrizione, espressione dell'accordo e del vincolo giuridico tra le parti da cui si originano, ex parte praeceptoris, un'obbligazione principale, consistente nello svolgimento dell'attività educativa e numerose prestazioni accessorie tra cui l'obbligo di vigilanza, inteso pure come controllo volto ad evitare che il minore si autoprocuri un danno. Detti obblighi principale ed accessorio permeano pure le attività di insegnanti e personale scolastico in base alla fonte pretoria del cosiddetto “contatto sociale”.

Una ricostruzione giuridica, questa, evidentemente gravosa sotto il profilo probatorio per l'istituto presunto danneggiante che va esente da colpa solo se riesca a ricondurre l'evento illecito a causa a sé non imputabile. Al danneggiato, invece, basta dimostrare che il danno si è verificato nel contesto scuola-allievo e limitarsi ad allegare, cioè riferire, un inadempimento della primache ha provocato danni al secondo.

Sarebbe, invece, probatoriamente più agevole per il danneggiante ricondurre la fattispecie entro canali aquiliani. Essi prospettano la «lesione sofferta» come «danno ingiusto» e leggono come «condotta colposa» eziologicamente correlata al danno il «comportamento omissivo», consistente nella violazione dell'obbligo giuridico di impedire l'evento gravante sui docenti in virtù del dovere di vigilanza, elementi costitutivi la cui dimostrazione incombe al danneggiato. Alcune sentenze hanno elaborato e seguito tale filone interpretativo; si tratta, però, di giurisprudenza di nicchia e, peraltro, risalente (Cass. civ. 31 marzo 2007, n. 8067).

In una prospettiva probatoria, una via mediana potrebbe essere rappresentata dall'art. 2048 c.c. che impone al danneggiato di provare il nesso causale tra condotta e danno ed al danneggiante la prova liberatoria di una condotta diligente.

Ed è proprio, singolarmente, su questo articolo che la Cassazione in commento misura la responsabilità dell'istituto scolastico per danni autoprocuratisi dall'allieva.

Osservazioni

Si tratta di una decisione isolata nel panorama giurisprudenziale laddove misura con l'art. 2048 c.c. la responsabilità contestata dai genitori all'istituto scolastico per danno autoprocuratosi dalla figlia nel periodo in cui era affidata agli insegnanti.

Peraltro, la ricostruzione della responsabilità sotto i parametri dell'art. 2048 c.c. è un dato che il Supremo Collegio pare accettare scontato, senza quelle riflessioni argomentative che – uniche – consentirebbero di rappresentare il decisum in commento come inizio di un revirement o come consapevole distacco dalla giurisprudenza dominante. Qui l'art. 2048 c.c. è il riferimento normativo proposto dalla Corte di Appello e mantenuto dalla Cassazione, che ne verifica la corretta applicazione con particolare riferimento alle questioni collegate all'onere della prova, senza preliminarmente interrogarsi sull'an della sussunzione normativa.

La lettura per esteso della pronuncia mostra, peraltro, un aspetto significativo. La parte danneggiata è ricorsa in Cassazione, lamentando vizio di violazione di legge rispetto all'art. 1248 c.c. ed all'art. 2048 c.c.. Il primo riferimento normativo è presumibile frutto di lapsus calami, poiché la norma citata disciplina l'inopponibilità della compensazione, ergo «non viene in rilievo nel presente giudizio», come annota correttamente il Supremo Collegio. Ciò è vero. Ma è pure ragionevole ipotizzare che il ricorrente volesse scrivere art. 1218 c.c., anziché art. 1248 c.c.. Non sono noti gli atti di causa, e dunque non è dato sapere se quello che noi azzardiamo considerare errore di battitura fosse refuso non facilmente percepibile nel contesto sistematico del ricorso, perchè, ad esempio, non sviluppato il conseguente ragionamento giuridico sull'applicabilità di una norma invocata correttamente, ma indicata malamente. In ogni caso, non vi è stata cassazione della gravata sentenza in ordine al titolo di responsabilità dei convenuti, ma piace pensare una plausibile riconduzione delle difese attoree anche nel solco della tradizione interpretativa nomofilattica contrattuale, la più ragionevole nella ricostruzione degli istituti.

Sia consentita, infine, un'ultima notazione processuale originata dal ragionare su limiti e possibilità di mutare officiosamente la qualificazione giuridica della domanda. L'Autorità Giudicante ha ampio potere di interpretare e qualificare la domanda, senza essere rigidamente vincolata alle formule adottate dalle parti, purché nell'ambito della situazione di fatto e del petitum sostanziale come dedotti in giudizio (Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2007, n. 10830) ed il Giudice del gravame può procedere alla correzione della motivazione della sentenza il cui dispositivo risulti - comunque ed ugualmente - conforme al diritto.

Così, una domanda risarcitoria per danni autoprocuratisi dal minore avanzata ai sensi dell'art. 2048 c.c. non è automaticamente inammissibile, perché contrastante con il titolo di responsabilità pretoriamente riconosciuto. Anzi, potrebbe essere iure accolta, previa una riqualificazione giuridica ex offico della domanda sub specie di responsabilità contrattuale, qualora rimangano identici gli elementi genetici del rapporto, ossia gli elementi soggettivo (dolo o colpa) ed oggettivo (condotta antigiuridica e danno). Pertanto, è pure possibile che il decisum raggiunto con errata qualificazione giuridica regga nel contenuto, nonostante ed attraverso una legittima riqualificazione (proprio in tema Cass. civ., sez. III, 2 marzo 2012, n. 3242).

E qui, anche ragionando ex art. 1218 c.c., sarebbe mancata la certezza di un danno (“cause oscure” per difetto di prova del danneggiato), mentre l'emersa «condotta diligente» che non avrebbe «potuto impedire il fatto» avrebbe mandato esente da responsabilità la Scuola.

Guida all'approfondimento

- Cocchi A., La responsabilità per i danni da cose in custodia e quella derivante da contatto sociale per le lesioni autocagionate dall'allievo, Resp. civ. e prev., fasc.5, 2012, pag. 1547

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