Revoca del mantenimento diretto del figlio maggiorenne: a chi spetta la legittimazione a resistere?

Redazione Scientifica
28 Giugno 2017

Nell'ipotesi in cui le condizioni di separazione o divorzio prevedano ab origine il versamento diretto dell'assegno ex art. 337-septies c.c. al figlio maggiorenne...

Nell'ipotesi in cui le condizioni di separazione o divorzio prevedano ab origine il versamento diretto dell'assegno ex art. 337-septies c.c. al figlio maggiorenne economicamente non indipendente già allora non convivente con l'altro genitore (dando luogo così ad un'eccezionale ipotesi di attribuzione giudiziale di un diritto ad un terzo che non ha partecipato al processo) la domanda diretta a modificare tale statuizione giudiziale può essere proposta soltanto da o contro il figlio maggiorenne stesso, legittimato in via esclusiva in quanto non convivente con il genitore e già individuato “a monte” come creditore esclusivo dell'obbligazione di pagamento (nella specie, il Tribunale ha rilevato che la legittimazione a resistere alla domanda di revoca del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e non conviventi con la convenuta spettava esclusivamente a questi ultimi, con conseguente difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta stessa).

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