Misure di prevenzione. Il tribunale di Palermo detta le regole per gli amministratori giudiziari
01 Febbraio 2017
La Sez. I penale, sezione di prevenzione del tribunale di Palermo, ha predisposto le direttive per lo svolgimento dell'incarico di Amministratore Giudiziario. Si prevede che, ai fini dell'immissione nel possesso, l'amministratore giudiziario dovrà produrre una dichiarazione nella quale assicura che si impegna ad evitare qualunque situazione di incompatibilità o conflitto di interesse attuale o potenziale, per conto proprio o di terzi, di natura personale e/o patrimoniale con l'ufficio conferito. L'A.G. non deve quindi assumere altri incarichi che siano in conflitto di interesse o non coerenti sotto il profilo deontologico rispetto all'ufficio conferito e deve dimettersi da ogni incarico assunto nell'ambito di beni in amministrazione in caso di sua sostituzione per qualsiasi causa. I collaboratori e coadiutori potranno essere nominati dall'A.G. solo se strettamente necessari all'espletamento dell'incarico e la loro selezione dovrà avvenire esclusivamente in base alla competenza ed all'affidabilità. Prima di presentare la richiesta di autorizzazione alla nomina di qualsivoglia figura professionale di ausilio, l'A.G. provvederà ad acquisire dichiarazione scritta con la quale il professionista nominando attesti: a) di non versare in condizioni di incompatibilità ex art. 35, comma 3, d.lgs. 159/2011; b) di non avere rapporti di coniugio, parentela, affinità (fino al terzo grado), abituale commensalità e frequentazione con l'amministratore giudiziario – ad eccezione dei componenti ufficiali dell'organizzazione professionale dell'A.G. – con i giudici ed il personale di cancelleria della sezione; c) di non aver ricevuto negli ultimi 12 mesi più di 20 incarichi da parte dei giudici del tribunale di Palermo e/o dai loro ausiliari; d) di non aver ricevuto negli ultimi 12 mesi più di 10 incarichi di coadiutore e, comunque, di non aver in corso più di 20 incarichi della stessa tipologia; e) di non aver ricevuto incarichi quale legale dell'A.G. o delle società le cui quote maggioritarie siano in amministrazione giudiziaria, da cui sia derivata, negli ultimi 12 mesi, la liquidazione di compensi complessivi superiori a € 20.000. Quanto alla liquidazione del compenso finale degli acconti di A.G. e coadiutori, le direttive prevedono che l'istanza di liquidazione del compenso finale (sia dell'A.G. che dei coadiutori) dovrà contenere l'attestazione, sotto responsabilità dell'amministratore giudiziario, di tutti i compensi ricevuti a qualsiasi titolo ed essere corredata da relativa documentazione. Occorrerà inoltre precisare se i compensi siano stati prelevati dall'attivo ovvero erogati dall'Erario. Con le medesime modalità dovranno essere presentate le richieste degli acconti che saranno, inoltre, parametrato con il presumibile compenso finale. Gli acconti non verranno liquidati se l'amministratore giudiziario riceve compensi in qualità di amministratore della società in sequestro. Nel caso di nomina di collaboratori o coadiutori, il loro compenso dovrà essere tenuto in considerazione in sede di liquidazione di quello dell'A.G. |