Furto con strappo: incostituzionale la preclusione al beneficio della sospensione dell’esecuzione della pena
01 Giugno 2016
La Corte costituzionale con la sentenza n. 125, depositata il 1° giugno 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), d.l. 92/2008, conv. con modif. dall'art. 1, comma 1, l. 125/2008, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della sentenza nei confronti delle persone condannate del reato di furto con strappo (art. 624-bis, comma 2, c.p.). Accogliendo le argomentazioni prospettate dal giudice rimettente, i giudici delle leggi dichiarano l'irragionevolezza della scelta legislativa di prevedere una modalità esecutiva della pena più gravosa per i condannati di furto con strappo e non anche nei confronti dei condannati per il delitto di rapina semplice. Risulta, infatti, incoerente che la medesima condotta posta in essere con l'eventuale (ulteriore) violenza o minaccia, di cui all'art. 628 c.p., permette a colui che ha commesso il reato più gravoso di poter beneficiare, in fase di esecuzione, del decreto di sospensione della pena, diversamente da colui che si sia limitato a commettere un'azione volta all'impossessamento con violenza sulla cosa, ma priva di violenza o minaccia verso la persona. Così statuendo – afferma il giudice costituzionale – il legislatore avrebbe introdotto una aprioristica presunzione di pericolosità del tutto eccentrica nel sistema dell'esecuzione penale delle pene detentive brevi, con conseguenze paradossali sul piano della coerenza del sistema, in contrasto con il principio di uguaglianza e della finalità necessariamente rieducativa della pena. |