Depenalizzazione e appello della parte civile
01 Luglio 2016
A seguito della depenalizzazione dell'ipotesi semplice di falso in scrittura privata, la parte civile che abbia proposto appello avverso la sentenza assolutoria in primo grado può comunque pretendere che il giudice dell'appello si pronunci sul risarcimento del danno?
La risposta non può che essere negativa. In linea generale, la decisione sulla domanda di risarcimento e le restituzioni presuppone, a norma dell'art. 538 c.p.p. che venga pronunciata una sentenza di condanna: nel caso di specie tale sentenza non è mai stata pronunciata né potrà esserlo, essendo dovere del giudice d'appello pronunciare sentenza d'assoluzione perchè il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato (art. 129, comma 2, c.p.p.). Del resto, anche l'art. 578 c.p.p., che autorizza il giudice d'appello e la Corte di cassazione a decidere sulle questioni civili in ipotesi (esclusivamente) di estinzione del reato per amnistia e prescrizione, presuppone che sia stata pronunciata una condanna, ancorchè generica. A tutto questo si aggiunga che il d.lgs 7/2016, a differenza del suo gemello d.lgs. 8/2016, non prevede che il giudice dell'impugnazione, quando vi sia stata sentenza di condanna in primo grado, provveda sui capi civili della sentenza.
|