Riforma della magistratura onoraria: pubblicato il d.lgs. 116/2017
01 Agosto 2017
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 177 del 31 luglio 2017 il decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57. Tra le novità del decreto legislativo si segnalano: l'introduzione della figura del vice procuratore onorario, magistrato onorario addetto all'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica. Si prevede, fra l'altro, che l'indicato vice procuratore onorario ai sensi dell'art. 16: a) coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;
Ai sensi dell'art. 17 , possono essere delegate al vice procuratore ordinario le funzioni del P.M.: nei procedimenti davanti al giudice di pace:
Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'art. 590-sexies c.p.:
Nell'ambito delle attività delegate il vice procuratore onorario delegato può assumere le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta ai sensi dell'art. 550, comma 1, c.p.p., pur quando si proceda con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell'art. 558 c.p.p., e in quelli iniziati con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale. Gli uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica sono delle strutture organizzative costituite ai sensi dell'art. 2 nelle Procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e si avvalgono, oltre che dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv., con modif., dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. 15 luglio 2011, n. 111. Tali uffici sono coordinati dal procuratore della Repubblica il quale « distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i vice procuratori onorari, vigila sulla loro attività e sorveglia l'andamento dei servizi di segreteria e ausiliari».
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