La confisca dei trattamenti pensionistici facenti capo al responsabile del reato

Ciro Santoriello
07 Agosto 2017

È possibile procedere a confisca per equivalente di un trattamento pensionistico?

È possibile procedere a confisca per equivalente di un trattamento pensionistico?

Secondo la Cassazione è possibile sottoporre a sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla successiva confisca anche i trattamenti pensionistici riconosciuti all'indagato (Cass. pen., Sez. III, 7 aprile 2016, Bernasconi, n. 44912).

Secondo i giudici di legittimità, infatti, se è vero che l'art. 545 c.p.c. limita la signora abilità ad un quinto dei trattamenti pensionistici onde garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita evitando che tali somme possano essergli sottratte prima della corresponsione (Cass. civ., Sez. III, 22 marzo 2011, n. 6548), è altresì vero che tale vincolo opera solo all'interno del processo civile e non nel processo penale e soprattutto non può operare con riferimento alle somme che l'indagato abbia ricevuto nel tempo per poi confonderle con il suo restante patrimonio, ad esempio versandole sul proprio conto corrente.

Questo orientamento della Cassazione non si pone in contrasto con una più lontana decisione, secondo cui «il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del controvalore di entità monetarie istituendo il prezzo il profitto dei reati commessi dal pubblico dipendente in pregiudizio della pubblica amministrazione di appartenenza è consentito solo nei limiti del quinto del relativo importo, al netto delle ritenute, in relazione agli elementi retributivi corrisposti dallo Stato e degli altri enti pubblici» (Cass., pen., Sez. II, 18 novembre 2014, n. 9767, Allotta). Tale affermazione, infatti, non opera quando il diritto di credito vantato dall'indagato (in relazione al quale opera il suddetto limite di pignorarabilità) ha perso, a seguito ed in conseguenza della corresponsione delle somme che mi costituivano l'oggetto, mediante accredito a favore della banca presso la quale il creditore intrattiene il rapporto di conto corrente (e di cui, contestualmente, la banca è divenuta titolare di debitrice nei confronti del correntista), la propria natura, confondendosi con il patrimonio del pensionato.

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