Ammissibile la richiesta di provvisionale presentata per la prima volta in appello
02 Settembre 2016
La Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi, mediante ricorso presentato da un soggetto condannato in appello per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis, comma 2, n. 1 e 609-ter c.p. alla pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile, sulla questione se sia ammissibile o meno la richiesta di provvisionale formulata per la prima volta in grado di appello e se sia legittimo l'accoglimento di tale richiesta quando ad appellare sia il solo imputato. Con la sentenza n. 35570, depositata il 29 agosto 2016, i giudici di legittimità hanno affermato il principio secondo cui quando è stata pronunciata in primo grado condanna generica al risarcimento del danno, non costituisce domanda nuova la richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale effettuata per la prima volta in appello dalla parte civile, con la conseguenza che il giudice del gravame ha il dovere di pronunciarsi sulla domanda, utilizzando gli stessi criteri di giudizio previsti dall'art. 539, comma secondo, c.p.p., per il giudice di prime cure. Con tale sentenza la terza Sezione della Cassazione penale prende posizione sul contrasto giurisprudenziale in materia che vede presente un diverso orientamento secondo cui la decisione della richiesta di provvisionale in appello è illegittima in quanto viola il divieto di reformatio in pejus. I giudici della terza Sezione sostengono invece non sussistere alcune violazione a tale principio nel decidere sulla richiesta di provvisionale in secondo grado, in quanto la portata dell'art. 597 c.p.p. non si estende alle statuizioni civili. La questione se violi il divieto della reformatio in peius la sentenza di secondo grado che accolga la domanda di provvisionale proposta per la prima volta in appello dalla parte civile non impugnante è stata rimessa alle Sezioni unite con ordinanza n. 29398 del 13 luglio 2016 e il primo Presidente della Cassazione ha fissato l'udienza per la sua trattazione il 27 ottobre 2016. |