Misure cautelari. I precedenti penali possono essere sintomo dell’attualità del pericolo di reiterazione
02 Febbraio 2016
Il requisito della attualità del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., come modificato dalla l. 47/2015 (entrata in vigore in data 8 maggio 2015), può essere ancorato anche ai precedenti penali dell'indagato antecedenti rispetto al delitto per il quale si procede, unitamente ad ulteriori circostanze che evidenzino il persistente rischio di reiterazione. Nel caso di specie il tribunale del riesame di Lecce ha ritenuto che l'indagato, accusato dei delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990, potesse reiterare condotte criminose della stessa specie, in ragione dei molteplici precedenti penali in materia di narcotraffico e contro il patrimonio, che ne palesavano la professionalità nel delinquere, unitamente alla persistente condizione di disoccupato nullatenente: circostanze ritenute suscettibili di indurre nuovamente il prevenuto a porre in essere delitti a fini di lucro. |