L'omicidio stradale è legge

02 Marzo 2016

È finalmente giunto in dirittura d'arrivo il disegno di legge, approvato in data odierna dal Senato in terza lettura, che fornisce risposta alla pressante domanda di tutela da parte della società civile attraverso l'introduzione dei reati di omicidio stradale al nuovo art. 589-bis c.p. e di lesioni personali stradali al modificato art. 590-bis c.p.

È finalmente giunto in dirittura d'arrivo il disegno di legge, approvato in data odierna dal Senato in terza lettura, che fornisce risposta alla pressante domanda di tutela da parte della società civile attraverso l'introduzione dei reati di omicidio stradale al nuovo art. 589-bis c.p. e di lesioni personali stradali al modificato art. 590-bis c.p.

A distanza di quasi sette anni dall'ultimo intervento in materia, e dopo un lunga e controversa gestazione parlamentare, il provvedimento si muove nell'ottica di ridisegnare (o meglio, per certi versi, disegnare ex novo) la disciplina di matrice processual-penalistica al fine di reprimere (più che prevenire) adeguatamente quella forma di criminalità stradale che, negli ultimi anni, ha visto in costante aumento il fenomeno dei sinistri stradali (con esiti spesso letali) provocati da gravi condotte illecite poste in essere soprattutto da soggetti in intenso stato di alterazione psico-fisica. Proprio l'avvertita incontrollabilità del fenomeno ha fatto percepire l'idea, unitamente a taluni contrasti giurisprudenziali sull'applicabilità (in casi gravi ed eclatanti) del delitto di omicidio a titolo di dolo eventuale, di una inadeguatezza delle norme penali previgenti, soprattutto in tema di omicidio e lesioni colpose commessi alla guida.

La novella legislativa si propone dunque l'intento di porvi rimedio attraverso un provvedimento che non si muove solo nel solco della risposta punitiva attraverso la previsione di un complessivo aggravamento del trattamento sanzionatorio (tra il quale si segnala un'inedita circostanza aggravante ad effetto speciale della fuga del conducente prevista ai nuovi artt. 589-ter e 590-ter c.p.) ma che cerca anche – con esiti, lo si anticipa, non del tutto fausti – di fornire all'Autorità giudiziaria nuovi strumenti per l'accertamento e la repressione del fenomeno.

In questo senso si muovono, tra le altre, le modifiche in tema di arresto (obbligatorio o facoltativo) in flagranza di reato e quelle che estendono la possibilità di disporre accertamenti coattivi sulla persona del conducente anche nell'immediatezza del fatto (art. 359-bis c.p.p.). La nuova legge prevede infine, talune modifiche, per lo più di coordinamento sistematico, al codice penale, al d.lgs. 274/2000 (Disposizioni sulla competenza del Giudice di Pace) e al d.lgs. 285/1992 (Codice della strada) nell'ambito del quale ultimo il legislatore ha altresì introdotto nuove disposizioni (sempre di carattere punitivo) in tema di sanzioni accessorie volte a consentire una sorta di “ergastolo della patente” nei confronti dei responsabili che saranno condannati sotto il vigore della nuova disciplina.

Art. 589-bis c.p. – Omicidio stradale

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186- bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

  1. al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
  2. al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
  3. al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589-ter – Fuga del conducente in caso di omicidio stradale

Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

Art. 590-bis c.p. – Lesioni personali stradali gravi o gravissime

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

  1. al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
  2. al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
  3. al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Art. 590-ter – Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali.

Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

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