Ricorso in Cassazione in materia di sequestro: il rito non partecipato non lede alcun diritto costituzionale
02 Marzo 2017
La Corte di cassazione, Sez. II, con sentenza n. 6843, depositata il 13 febbraio 2017 ha affermato essere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 325, comma 3, c.p.p. in relazione agli artt. 111 e 117 Cost. e all'art. 6 Cedu, nella parte in cui – secondo l'interpretazione divenuta diritto vivente – dispongono che il procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione, avente ad oggetto i ricorsi ex art. 325 c.p.p., in materia di sequestri, deve svolgersi nelle forme del rito non partecipato di cui all'art. 611 c.p.p. anziché in quelle di cui all'art. 127 c.p.p. Come già affermato dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 80/2011), al fine del rispetto del principio di pubblicità, occorre guardare alla procedura nazionale nel suo complesso. […] i giudizi di impugnazione, dedicati esclusivamente alla trattazione delle questioni di diritto, possono soddisfare i requisiti di cui all'art. 6, par. 1, Cedu, nonostante la mancata previsione di una pubblica udienza davanti alle corti di appello o alla corte di cassazione. […] La pubblica udienza non è richiesta nei gradi di impugnazione destinati alla trattazione di sole questioni di diritto e ciò vale anche quando l'udienza pubblica non si è tenuta in prima istanza perché l'interessato vi ha rinunciato, esplicitamente o implicitamente, omettendo di formulare la relativa richiesta. |