Testi assenti e revocabilità dell'ammissione della prova

Angelo Zampaglione
03 Novembre 2016

Può il giudice, qualora i testi della difesa siano assenti, revocarne l'ammissione senza contraddittorio tra le parti e senza giustificarne la superfluità ex art. 495, comma 4, c.p.p.? Investita del quesito in parola, la Corte di cassazione ha affermato che è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, rilevata l'assenza dei testi della difesa ...

Può il giudice, qualora i testi della difesa siano assenti, revocarne l'ammissione senza contraddittorio tra le parti e senza giustificarne la superfluità ex art. 495, comma 4, c.p.p.?

Investita del quesito in parola, la Corte di cassazione ha affermato che è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, rilevata l'assenza dei testi della difesa, ne revochi l'ammissione, in assenza di un contraddittorio con le parti e senza giustificarne la superfluità ai sensi dell'art. 495, comma 4, c.p.p., considerato che l'omessa citazione del testimone non vincola la decisione sull'ammissibilità della prova, la quale segue alla valutazione di pertinenza e rilevanza della stessa; ne deriva che, a seguito del decreto di autorizzazione, adottato ex art. 468, comma 2, c.p.p., la parte ha una mera facoltà di provvedere alla citazione dei testi - e non un onere processuale dal cui inadempimento derivi la sanzione automatica della decadenza - e qualora non vi provveda, il giudice non può revocare la prova ammessa – a meno che non risulti superflua, ex art. 495, comma 4, c.p.p. – ma deve autorizzare nuovamente la citazione dei testi per un'udienza successiva. (Cass. pen., Sez. V, 41430/2006).

Più di recente, è stato affermato che la mancata citazione del teste per l'udienza, sebbene non determina la decadenza dalla prova, può essere legittimamente valutata dal giudice come comportamento significativo della volontà della parte richiedente di rinunciare alla prova già ammessa, la cui acquisizione ad una udienza successiva comporterebbe una ingiustificata dilazione dei tempi della decisione incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la revoca dell'ordinanza ammissiva della prova per la ripetuta assenza del teste a discarico, che il difensore non documentava mai essere stato raggiunto dalla raccomandata inviatagli) (Cass. pen., Sez. III, 20851/2015).