La responsabilità del committente dei lavori per le lesioni del terzo imprudente

Simone Bonfante
03 Novembre 2016

Qualora la condotta dell'infortunato si riveli imprudente e negligente, il committente viene sollevato da ogni responsabilità?
Massima

Appartiene alla competenza del gestore del rischio connesso all'esistenza di un cantiere anche la prevenzione degli infortuni di soggetti a questo estranei, ancorché gli stessi tengano condotte imprudenti, purché non esorbitanti il tipo di rischio in questione, come nel caso di volontaria esposizione al pericolo (riconosciuta, nella specie, la responsabilità dell'imputata, proprietaria di un immobile all'interno del quale era presente una botola in cui era caduta la persona offesa mentre stava effettuando un sopralluogo eseguito su richiesta dell'imputata stessa).

Il caso

M. invitava V. presso il proprio appartamento, nel quale aveva commissionato lavori di ristrutturazione, per mostrargli una macchia di umidità proveniente dall'appartamento del secondo, che si trovava al piano di sopra. Durante il sopralluogo, il V. s'imbatteva in una botola aperta nel pavimento, non adeguatamente delimitata e precipitava al piano sottostante, riportando varie lesioni.

Il giudice di pace di Cosenza, chiamato a pronunciarsi in merito ad un'eventuale responsabilità della padrona di casa M., concentrava la propria valutazione sul comportamento negligente ed imprudente della p.o., che si era spinto in quella zona dell'appartamento di propria iniziativa e nella piena consapevolezza che vi si stessero svolgendo lavori di ristrutturazione, mandando pertanto assolta l'imputata.

Il tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell'appello, ribaltava la sentenza di primo grado affermando che la M., in qualità di committente dei lavori eseguiti nel proprio appartamento, era gravata di un obbligo di garanzia a tutela della sicurezza non solo dei lavoratori del cantiere ma anche di terzi che vi si fossero introdotti, per di più su suo invito. La donna avrebbe comunque dovuto far transennare la botola, considerato che la condotta imprudente e negligente del V. non era di per sé sufficiente ad interrompere il nesso causale con l'evento lesivo.

Investito dal ricorso della M. il supremo Collegio ha confermato la sentenza di condanna nei confronti dell'imputata e, facendo proprie le motivazioni del Tribunale di Cosenza, ha delineato alcuni principi in materia di responsabilità del committente anche rispetto agli estranei al cantiere edile.

La questione

La questione in esame è la seguente: in caso di infortunio sul lavoro, il committente dei lavori edili all'impresa è gravato da una posizione di garanzia che implica il rispetto delle misure di sicurezza volte a prevenire il rischio (quanto meno generico) del verificarsi di un sinistro, oppure qualora la condotta dell'infortunato si riveli imprudente e negligente viene sollevato da ogni responsabilità?

Le soluzioni giuridiche

Per fornire una risposta al quesito occorre innanzitutto interrogarsi sulle posizioni giuridiche formalmente rivestite dall'imputata. La stessa è infatti, come correttamente messo in luce nella parte motiva della sentenza, al contempo proprietaria dell'appartamento e committente dei lavori.

Da tali posizioni discendono senza dubbio ex lege specifici obblighi in relazione alla salvaguardia della incolumità dei terzi.

Per quanto concerne la prima posizione (titolare di un diritto reale con conseguente obbligo di custodia) è l'art. 2051 c.c. a stabilire che Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

La norma in questione impone pertanto a colui che ha la disponibilità del bene (fonte potenziale di rischi) una valutazione particolarmente attenta degli obblighi cautelari sanciti dalle regole di comune prudenza (ex plurimis, Cass. pen., Sez. IV, 30 settembre 2008, n. 40243).

A tale, generico, profilo di responsabilità, deve sommarsi in capo alla prevenuta anche quello ricollegabile alla sua veste di committente. Tale figura è disciplinata dal d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro dove, nel Titolo IV, dedicato alla disciplina (tutta peculiare) dei cantieri, si definisce all'art. 89 il committente come: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata [...].

In capo a quest'ultimo si radica un responsabilità che andrà commisurata ovviamente in relazione alla tipologia di opere da realizzare, alla eventuale stipula di un contratto di appalto nonché soprattutto alla nomina di un responsabile dei lavori definito, dal medesimo art. 89, alla lett. c) d.lgs. 81/2008 come il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto.

Trattasi pertanto di incarico (quello nei confronti del responsabile dei lavori) solo eventuale in cui questi potrebbe assumere compiti sia in fase di progettazione, sia in fase di esecuzione sia di vigilanza delle opere. Ci si trova di fronte nella sostanza ad una delega di funzioni al responsabile dei lavori con conseguente esonero di responsabilità da parte del committente, più o meno pregnante, a seconda dell'ampiezza dell'incarico conferito.

Ora, come evidenziato in premessa, nel caso di specie entrambe le qualifiche (proprietaria e committente) rivestite dalla imputata erano, a diverso titolo, idonee a far sorgere, in capo alla stessa, una posizione di garanzia rilevante ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p. con funzione di salvaguardia del bene (integrità fisica) protetto dalla norma (art. 590 c.p.).

La suprema Corte, dopo avere riscontrato la sussistenza delle posizioni di garanzia, è poi passata a delimitarne la portata, tenendo conto delle peculiarità del caso sottoposto alla sua attenzione.

Sulla scorta di ciò ha infatti sostenuto che da parte del committente: non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori e che, ai fini della configurazione di una sua responsabilità, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.

Osservazioni

L'attenzione della suprema Corte si è poi incentrata sull'efficacia interruttiva del nesso causale (rispetto alla condotta omissiva dell'imputata) del comportamento imprudente della persona offesa la quale, secondo la ricostruzione fattane dal giudice di pace, avrebbe agito in modo autonomo adottando scelte del tutto personali ed in alcun modo riconducibili all'imputata.

Allineandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità anche la sentenza in commento ribadisce come appartenga alla competenza del gestore del rischio connesso all'esistenza di un cantiere anche la prevenzione degli infortuni di soggetti a questo estranei (Cass. pen., Sez. unite., 24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn).

Tra i destinatari della tutela prevenzionistica sono inclusi anche soggetti estranei alla categoria dei lavoratori, comprese le persone estranee all'ambito imprenditoriale che possono venire a contatto o trovarsi ad operare nell'area (Cass. pen., Sez. IV, 17 giugno 2014, n. 43168).

Come noto in giurisprudenza l'unico limite è individuato nella necessaria sussistenza di una relazione tra l'estraneo e l'organizzazione d'impresa.

Solo un comportamento della vittima che sia consistito nella consapevole violazione delle cautele disposte allo specifico scopo di prevenire il rischio di infortunio è in grado di esonerare il gestore del rischio da responsabilità.

Nel caso di specie in particolare trattavasi di rischi rilevabili con immediatezza e che non richiedevano particolari competenze per essere individuati: l'imputata, nella sua veste di proprietaria e committente, aveva un obbligo di prevenzione che, sia pure generico, non poteva non comprendere anche la delimitazione della botola in cui è caduto il malcapitato. Né alla stessa poteva sfuggire di essere di fronte a persona, peraltro introdottasi nell'appartamento per sua espressa richiesta, non preparata professionalmente oltre che inevitabilmente dotata di una superficiale conoscenza del cantiere.