L’acquisizione di dati con modalità diverse da quelle autorizzate

03 Febbraio 2017

È possibile utilizzare le registrazioni di conversazioni telefoniche effettuate nel corso dello svolgimento di intercettazioni ambientali regolarmente autorizzate? Ed il contrario? Per quanto attiene alla primo quesito, si ritiene che la prova acquisita captando conversazioni telefoniche in costanza di un'autorizzazione ambientale (disposta secondo le modalità imposte dal codice di rito) ...

È possibile utilizzare le registrazioni di conversazioni telefoniche effettuate nel corso dello svolgimento di intercettazioni ambientali regolarmente autorizzate? Ed il contrario?

Per quanto attiene alla primo quesito, si ritiene che la prova acquisita captando conversazioni telefoniche in costanza di un'autorizzazione ambientale (disposta secondo le modalità imposte dal codice di rito) sia utilizzabile.

A fondamento di tale soluzione si osserva come la captazione telefonica possa farsi rientrare nel più ampio ambito dell'intercettazione domiciliare autorizzata (per tutti, FILIPPI, L'intercettazione di comunicazioni, Milano, 1997, 204).

Nel secondo caso invece, ovvero quando l'intercettazione telefonica regolarmente autorizzata consenta di acquisire informazioni con le modalità di una captazione ambientale (intercettazione c.d. a cornetta sollevata), si registrano soluzioni contrapposte.

Secondo i sostenitori dell'inutilizzabilità dei dati così acquisiti sussisterebbe in tali casi un difetto di autorizzazione (cfr. FILIPPI, L'intercettazione di comunicazioni, op. cit., 203), non potendosi estendere quella accordata per le captazioni telefoniche, legata a presupposti e parametri del tutto diversi e più stringenti rispetto a quelli legittimanti la cosiddetta intercettazione ambientale, a quest'ultima (Cass. pen., Sez. I, 16 aprile 1993, n. 1625).

In senso contrario, un più risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità riteneva che l'erroneo posizionamento dell'apparecchio telefonico, dipendente dal comportamento degli interlocutori, privasse di segretezza la conversazione. Con la conseguenza che la percezione di quest'ultima, non violando la segretezza prescritta dall'art. 15 Cost., doveva ritenersi estranea al genus delle intercettazioni e come tale utilizzabile, stante l'inapplicabilità degli artt. 266 - 271 c.p.p. nel caso di specie (Cass. pen., Sez. VI, 18 marzo 1998, n. 982).

Più di recente, invece, la loro ammissibilità è stata fondata sul rilievo che non si impongono in simili casi, date le circostanze in cui avviene la captazione, le maggiori garanzie accordate alla riservatezza dei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., non potendo la percezione essere considerata alla stregua di una intercettazione "ambientale", ma non escludendosi che essa costituisca pur sempre un'intercettazione e che quindi sia necessaria almeno l'esistenza di un'autorizzazione relativa alle captazioni telefoniche (argomentando da Cass. pen.,Sez. VI, 9 gennaio 2003, n. 6958 e da Cass. pen. Sez. VI, 23 settembre 2005, n. 39549).

Di recente è stato inoltre puntualizzato che la registrazione dei colloqui fra presenti, casualmente ascoltati nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata, è utilizzabile non solo per l'applicazione di una misura cautelare, ma anche ai fini del giudizio (Cass. pen., Sez. VI, 19 dicembre 2013, n. 5497).

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