I nuovi delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali

Alessandro Leopizzi
03 Marzo 2016

Con la legge approvata in via definitiva il 2 marzo 2016, in attesa di pubblicazione, vengono introdotti nell'ordinamento penale i due nuovi reati di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e di lesioni personali stradali (590-bis c.p.). Si tratta di due fattispecie colpose che hanno per oggetto condotte in danno della vita e della incolumità personale commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
Abstract

Con la legge approvata in via definitiva il 2 marzo 2016, in attesa di pubblicazione, vengono introdotti nell'ordinamento penale i due nuovi reati di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e di lesioni personali stradali (590-bis c.p.). Si tratta di due fattispecie colpose che hanno per oggetto condotte in danno della vita e della incolumità personale commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Le pene, assai severe, sono aggravate in caso di delitto perpetrato da chi si trovi in stato di ebbrezza alcolica o di intossicazione da stupefacenti ovvero abbia commesso violazioni particolarmente significative (elevata velocità, circolazione contromano, mancato rispetto del semaforo rosso, etc.) ovvero ancora si sia dato alla fuga dopo l'incidente.

L'omicidio stradale

In alcuni casi, tutti aventi ad oggetto la conduzione di veicoli a motore e concernenti violazioni sintomatiche di una speciale pericolosità (derivante dalle minorate condizioni del conducente per l'assunzione di alcol o droghe ovvero da condotte di guida eccezionalmente imprudenti), si prevedono circostanze aggravanti ad effetto speciale che parametrano ex novo la sanzione edittale.

Queste aggravanti trovano applicazione, in primo luogo, nei confronti di chi abbia commesso un omicidio stradale in stato di ebbrezza alcolica, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (stante il richiamo a quanto disposto dall'art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada):

  • essendosi posto alla guida di un qualunque veicolo a motore (art. 589-bis, comma 4, c.p., che prevede la reclusione da cinque a dieci anni);
  • esercitando professionalmente, quale conducente, l'attività di trasporto di persone, nell'ambito dell'attività di servizio di noleggio con conducente ovvero quale tassista ovvero ancora quale conducente di veicolo a servizio di linea: autobus, autosnodato, autoarticolato, autotreno, filobus, etc. (art. 589-bis, comma 3, c.p., che, richiamando i veicoli indicati dall'art. 186-bis comma 1 lett. b) cod. strada, prevede la reclusione da otto a dodici anni);
  • esercitando professionalmente, quale conducente, l'attività di trasporto di cose per conto terzi, anche nell'ambito di attività di servizio di linea o di servizio di piazza (art. 589-bis, comma 3, c.p., che, richiamando i veicoli indicati dall'art. 186-bis, comma 1, lett. c) cod. strada, prevede la reclusione da otto a dodici anni);
  • conduca un autoveicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate ovvero un autoveicolo trainante un rimorchio con massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 tonnellate ovvero un autobus e altro autoveicolo destinato al trasporto di persone (quando il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, sia superiore a otto) ovvero di un autoarticolato e un autosnodato, (art. 589-bis comma 3 c.p., che, richiamando i veicoli indicati dall'art. 186-bis, comma 1 lett. d) cod. strada, prevede la reclusione da otto a dodici anni).

Qualora il tasso alcolemico accertato sia superiore ad 1,5 grammi per litro ovvero in caso di di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, chiunque cagiona per colpa la morte di un uomo alla guida di un veicolo a motore è punito con la reclusione da otto a dodici anni, indipendentemente dalla tipologia del veicolo (art. 589-bis comma 2 c.p., che richiama quanto disposto dagli artt. 186, comma 2, lett. c) e 187 cod. strada).

Sono inoltre puniti con la reclusione da cinque a dieci anni, ai sensi dell'art. 589-bis, comma 5, c.p., gli omicidi stradali commessi da conducente di veicolo a motore che:

  • abbia attraversato un'intersezione con il semaforo rosso;
  • abbia circolato contromano;
  • abbia effettuato una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
  • abbia effettuato un sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua;
  • abbia proceduto in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h;
  • abbia proceduto su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h a quella massima consentita (ad ogni buon conto, il nuovo art. 590-quinquies c.p. specifica che ai fini degli artt. 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'art. 2 del Codice della Strada, ovvero le autostrade e le strade extraurbane principali e secondarie, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2 ovvero le strade urbane di scorrimento, le strade urbane di quartiere; le strade locali; gli itinerari ciclopedonali. In tal modo, le ultime due categorie – strade vicinali o interpoderali, piste ciclabili, percorsi pedonali, etc. – sono sempre considerate urbane, anche quando si snodano su un tracciato extraurbano).

La lettera della disposizione richiama una correlazione (a cui non può non attribuirsi natura causale) tra la specifica violazione e l'evento soltanto per gli ultimi due casi sopra descritti (mediante la formula a seguito di manovra … cagioni per colpa la morte di una persona). Pare però indubitabile che, per tutte le circostanze sinora elencate (ciascuna delle quali tipizza una specifica violazione cautelare), la responsabilità per l'ipotesi aggravata non si estenda a tutti gli omicidi stradali verificatisi contestualmente alla violazione delle suddette norme cautelari ma sia limitata a quegli eventi particolari che le norme stesse erano dirette ad evitare, secondo il principio generale della cosiddetta concretizzazione del rischio, così da scongiurare il pericolo, sia pure non troppo frequente, di un'imputazione meramente oggettiva (cfr., in termini, da ultimo, Cass. pen., Sez, IV, 6 maggio 2015 n. 24462, laddove la Corte ha escluso che la circolazione di un autoarticolato lungo la costiera amalfitana in giorno festivo, avvenuta in violazione del divieto specifico dettato dalla normativa di settore, potesse di per sé sola determinare la configurabilità del delitto di omicidio colposo a carico del camionista, atteso che la disposizione regolamentare sopra richiamata era diretta a tutelare le esigenze di scorrevolezza del traffico veicolare e non espressamente a prevenire eventuali sinistri). Il ragionamento, d'altronde, potrebbe estendersi anche alla stessa ipotesi semplice prevista dall'art. 589-bis, comma 1, c.p.

La pena è ulteriormente aumentata, se i fatti sono commessi da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo sia di proprietà dell'autore del fatto e al contempo risulti sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Secondo il nuovo art. 590-quater c.p., quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui all'art. 589-bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6 c.p. (ovvero quelle previste dagli artt. 589-ter, 590-bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 590-ter c.p., come meglio descritte più avanti), le concorrenti circostanze attenuanti diverse dalla minore età dell'autore (art. 98 c.p.) ovvero dalla minima partecipazione di chi abbia cooperato nel delitto colposo (art. 114 c.p.) non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette aggravanti.

La pena, viceversa, è diminuita, sino alla metà, in caso di concorso di colpa (art. 589-bis, comma 7,: qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole).

Le lesioni personali stradali

In maniera analoga, si è proceduto nel regolare gli incidenti stradali da cui conseguano danni alla persona di una certa consistenza, ma senza esiti letali. Dal genus delle lesioni personali colpose di cui all'art. 590 c.p. sono pertanto “scorporate” le nuove lesioni personali stradali gravi o gravissime, disciplinate dal nuovo art. 590-bis c.p.

Appare, dunque, evidente che le lesioni lievi o lievissime (e comunque non aggravate ai sensi dell'art. 583, commi 1 e 2) cagionate con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale restano regolate dalla previgente normativa, al pari delle lesioni colpose ordinarie (del resto, anche l'aggravante già prevista dall'art. 590, comma 3, c.p. – oggi, limitata unicamente alle lesioni per violazione della normativa antiinfortunistica – prendeva in considerazione solo le lesioni gravi o gravissime).

Pertanto, chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Si riproduce dunque la precedente risposta edittale, ex art. 590, comma 3, eliminando però la pena alternativa (da tre mesi a un anno di reclusione ovvero da € 500 ad € 2.000) già prevista per le lesioni colpose gravi.

Parallelamente, si dispone un'ulteriore – e più drastica – previsione sanzionatoria per le violazioni di particolare pericolosità già prese in considerazione in tema di omicidio stradale. Nello specifico:

in caso di fatto commesso in stato di ebbrezza alcolica, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro:

  • da chi si sia posto alla guida di un qualunque veicolo a motore (art. 590-bis, comma 4, c.p., che prevede la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per quelle gravissime);
  • da chi eserciti professionalmente, quale conducente, l'attività di trasporto di persone o di cose ovvero conduca comunqueun autoveicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o un autobus o un autoarticolato o un autosnodato, nei termini meglio specificati nel paragrafo precedente (art. 590-bis, comma 3, c.p., che prevede la reclusione da tre a cinque anni in caso di lesioni gravi e da quattro a sette per quelle gravissime).

Qualora il tasso alcolemico accertato sia superiore ad 1,5 grammi per litro ovvero in caso di di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, chiunque cagiona per colpa lesioni personali alla guida di un veicolo a motore è punito con la reclusione da tre a cinque anni in caso di lesioni gravi e da quattro a sette per quelle gravissime, indipendentemente dalla tipologia del veicolo (art. 590-bis, comma 2, c.p.)

Sono punite con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per quelle gravissime, ai sensi dell'art. 590-bis comma 5 c.p., le lesioni stradali perpetrate da conducente di veicolo a motore che:

  • abbia proceduto in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h;
  • abbia proceduto su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h a quella massima consentita;
  • abbia attraversato un'intersezione con il semaforo rosso;
  • abbia circolato contromano;
  • abbia effettuato una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
  • abbia effettuato un sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

La pena, viceversa, è diminuita, sino alla metà, in caso di concorso di colpa (art. 590-bis, comma 7: qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole).

Anche per questo reato, l'ultimo comma dell'art. 590-bis c.p. reitera, per i casi di concorso formale tra plurimi delitti di lesioni stradali (cioè, in pratica, di più soggetti feriti nell'ambito di un unico incidente), la già illustrata peculiare applicazione di quanto disposto dall'art. 81, comma 1, c.p.: si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

La competenza per il nuovo delitto di lesioni stradali è sottratta al giudice di pace e passa al tribunale ordinario, con citazione diretta a giudizio (art. 550, comma 2, lett. e-bis) c.p.p.).

La fuga del conducente

Quando il conducente, in caso di omicidio stradale o di lesioni personali stradali, si dia alla fuga, gli artt. 589-ter e 590-ter c.p. prevedono due aggravanti “gemelle”, con aumento da un terzo a due terzi della pena (che non può essere inferiore, nel primo caso, a cinque anni e, nel secondo caso, a tre anni).

La disposizione pone – almeno – due ordini di problemi.

Da un punto di vista interpretativo-sistematico occorre verificare i suoi rapporti con il distinto delitto di omissione di soccorso già prevista dall'art. 189 cod. strada. Quest'ultimo articolo prevede, rispettivamente ai commi 6 e 7, due diverse fattispecie incriminatrici che puniscono (assai meno duramente), colui che, in caso di incidente con danno alle persone comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottemperi, da un lato, all'obbligo di fermarsi e, dall'altro, a quello – distinto – di prestare assistenza alle persone ferite. Stante la sostanziale identità della condotta della nuova aggravante con il delitto di cui al suddetto comma 6 (fuga = allontanamento consapevole dal luogo di un incidente che ha cagionato morti e/o feriti), parrebbe di poter ipotizzare che, qualora dal sinistro stradale siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte di una o più persone, dovranno trovare applicazione unicamente gli artt. 589-bis o 590-bis, aggravati ex artt. 589-ter o 590-ter c.p., trattandosi di reato complesso ai sensi dell'art. 84 c.p. (poiché la legge considera come circostanze aggravanti di un reato fatti che costituirebbero, per se stessi, reato). Residuerà invece il delitto di inottemperanza all'obbligo di fermarsi, ogni qualvolta si abbiano solo lesioni lievi o lievissime; permane, inoltre, e concorre con le lesioni stradali, il citato delitto di inottemperanza all'obbligo di prestare soccorso, ogni qualvolta, anche restando nei pressi, chi ha dato causa, anche parziale, al sinistro con danni alle persone ometta di attivarsi a tutela dei feriti.

In un'ottica più schiettamente pratica, invece, occorre sottolineare come l'irrigidimento apparente nei confronti di chi fugge in maniera vigliacca possa viceversa rivelarsi mezzo non adeguato allo scopo prefisso dal legislatore. Ed invero, come già segnalato nel dibattito parlamentare, chi sia minimamente informato delle diverse conseguenze della legge ben potrebbe essere tentato di allontanarsi ugualmente, nonostante la draconiana previsione, ogni qualvolta la sua permanenza sul posto lo esporrebbe ad accertamenti tali da compromettere ulteriormente la sua posizione (ad esempio, verificando un tasso alcolemico abnorme o la guida sotto l'effetto di stupefacenti, con pena superiore a quella prevista per l'ipotesi semplice aggravata dalla fuga).

Prescrizione, arresto in flagranza ed altre modifiche ai codici

L'art. 1, comma 3, lett. a) della legge in commento, conferma, anche per la nuova ipotesi di omicidio stradale, il raddoppio del tempo necessario a prescrivere ordinariamente il reato già disposta per i casi di cui all'art. 589, commi 2, 3 e 4, c.p. nel testo previgente.

Il successivo comma 4, lett. a) e b) regola le indagini che comportino atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali […] accertamenti medici, estendendo anche all'omicidio stradale e alle lesioni stradali la procedura dettata dall'art. 224-bis c.p.p. per il prelievo coattivo in caso di mancato consenso dell'interessato. Si aggiunge, altresì, un nuovo ultimo comma (oziosamente rubricato 3-bis, piuttosto che 4) all'art. 359-bis c.p.p., secondo cui, in caso di rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolico o sull'assunzione di stupefacenti, il decreto di urgenza per il prelievo coattivo può essere adottato dal pubblico ministero anche oralmente (cioè, in parole povere, rispondendo alla chiamata degli operanti sul cellulare del turno di reperibilità H24), con successiva ratifica per iscritto, da trasmettersi entro 48 ore per la convalida del Gip, che deve provvedere entro le successive 48 ore. Nel caso, in teoria pressoché eccezionale, in cui non sia comunque possibile ottenere tempestivamente il decreto del P.M., gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere direttamente, mediante accompagnamento dell'indagato presso la struttura sanitaria pubblica più vicina, con obbligo di avviso al difensore (che ha facoltà di assistere).

Quanto alle misure precautelari, per l'omicidio stradale aggravato ex art. 589-bis, commi 2 e 3, c.p. (guida in stato di alterazione da stupefacenti o da ebbrezza alcolica con tasso superiore a 1,5 grammi per litro e guida da parte di professionisti ovvero di conduzione di mezzi pesanti) è ora sancita l'obbligatorietà dell'arresto (nuova lett. m-quater dell'art. 380, comma 2, c.p.p.). Per l'ipotesi semplice e le altre ipotesi aggravate, l'arresto è comunque facoltativo se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto, ai sensi dell'art. 381, comma 1, avuto riguardo ai nuovi limiti edittali.

L'arresto facoltativo, giusta l'introduzione della nuova lett. m-quinquies all'art. 381, comma 2, è ora esteso anche a tutte le ipotesi aggravate di lesioni personali stradali ex art. 590-bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6 c.p.

Non a caso, dunque, è stato novellato anche l'art. 189, comma 8, cod. strada secondo il quale: Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. Si noti come, letteralmente, l'arresto sia escluso solo in caso di lesioni personali colpose (e non quindi per le lesioni personali stradali, oramai diverso nomen iuris).

Ulteriori disposizioni di coordinamento, confermano, per l'omicidio stradale, il limite di una sola proroga del termine per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 406, comma 2-ter, c.p.p (esteso anche alle lesioni stradali), e la necessità – peraltro non sanzionata in alcun modo dall'ordinamento – di emettere la richiesta di rinvio a giudizio entro trenta giorni dalla scadenza del termine sopra accennato, ai sensi dell'art. 416, comma 2-bis, c.p.p., e di fissare la prima udienza dibattimentale entro il sessantesimo giorno dalla data del decreto di rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 429, comma 3-bis, c.p.p.

Con disposizione apparentemente extra ordinem (ma in realtà diretta a colmare, appena in parte, il divario tra la punizione prevista per analoghi delitti, sorretti dal dolo o dalla colpa), il minimo della pena per le lesioni personali dolose è aumentato da tre a sei mesi.

L'entrata in vigore

In deroga all'ordinaria vacatio di quindici giorni ex art. 10 preleggi, l'art. 1 comma 8 della legge prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

In conclusione

Ferma restando la gravità del danno e la pericolosità delle condotte prese in esame dalla nuova legge sull'omicidio stradale, non sembra peregrina la conclusione per cui una simile risposta muscolare del legislatore appare frutto più della volontà di cavalcare l'onda di un sentimento, assai diffuso nella pubblica opinione (non a torto, per molti versi), piuttosto che offrire al problema delle morti da incidente stradale una soluzione ponderata e sistematicamente equilibrata. D'altronde, non può non rilevarsi la intrinseca contraddittorietà della recentissima parallela depenalizzazione del reato di guida senza patente ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, disposta dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (v. SCOTTI, La depenalizzazione della guida senza patente).

Peraltro, la doppia fiducia imposta durante l'iter legislativo in entrambi i rami del Parlamento ha sopito il dibattito sugli aspetti più problematici della riforma (già di per sé difficile da sottoporre – quale testo ad alto tasso tecnico – alla discussione in commissione e in aula, luoghi deputati a scelte di alta politica normativa).

La volontà di irrigidire la risposta sanzionatoria transita anche (e soprattutto) attraverso la sterilizzazione delle possibili applicazioni “buoniste” da parte della magistratura: l'elevazione ad autonomo titolo di reato rispetto alla precedente natura di circostanza aggravante consente, per tutte le ipotesi di omicidio stradale aggravato, di bypassare alla radice la possibilità di bilanciare le circostanze pro reo. La sospensione condizionale della pena risulta così impossibile per tutte le ipotesi aggravate, anche ipotizzando la concessione delle circostanze attenuanti generiche (e comunque diviene nient'affatto scontato persino l'affidamento in prova, per le violazioni più gravi).

I nuovi parametri edittali, nelle fattispecie di omicidio stradale punite più duramente, raggiungono nei minimi quelli previsti per il narcotraffico e superano ampiamenti quelli dettati per la rapina o l'estorsione, nonché per le lesioni personali dolose gravi o gravissime (con un certo stridore sistematico, alla stregua dell'obbligo costituzionale di evitare irragionevoli disparità di trattamento).

La pratica giudiziaria ci ha talora offerto, è ben vero, esempi di eccessiva banalizzazione del trattamento sanzionatorio, ridotto magari a pochi mesi soltanto, condizionalmente sospesi, a fronte della perdita di una vita umana. Ma la riforma appare ciononostante miope nell'escludere ogni possibilità di adeguata differenziazione tra il trattamento sanzionatorio (anche ai fini rieducativi costituzionalmente imposti) del pirata della strada e quello dell'utente medio, solitamente di normale diligenza, che lede l'incolumità fisica altrui per una distrazione, colpevole ma episodica, e non per consapevole sbruffonata.

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