Legittima la sostituzione degli arresti domiciliari con più misure coercitive congiunte
03 Marzo 2017
La Corte di cassazione con sentenza n. 6790/2017 si è espressa sul ricorso avverso l'ordinanza con cui il tribunale del riesame di Catania confermava la decisione del Gip del tribunale di Caltagirone, di sostituire gli arresti domiciliari con le misure, applicate congiuntamente, dell'obbligo di presentazione alla P.G. e dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. L'imputato ricorreva quindi in Cassazione lamentando: - l'erronea applicazione degli artt. 275, comma 3, e 299, comma 2, c.p.p. sotto il profilo dell'applicazione cumulativa delle misure cautelari coercitive, in quanto la l. 47/2015, oltre ai casi previsti dagli artt. 276 e 307 c.p.p., permette l'applicazione cumulativa solo nel momento iniziale in cui il giudice, investito di una richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere, deve verificare la praticabilità di “risposte” cautelari gradate oppure nel caso disciplinato da comma 4 dell'art. 299 c.p.p.; - il pregiudizio che l'imputato subirebbe dall'applicazione congiunta di misure dal contenuto coercitivo corrispondente agli arresti domiciliari ma preclusivo della possibilità di beneficiare dell'equiparazione normativa tra arresti domiciliari e custodia in carcere. I giudici di legittimità rigettano in toto il ricorso. Le modifiche apportate dalla legge 47/2015 estendono alla fase genetica della vicenda cautelare la possibilità del cumulo delle misure coercitive senza far venir meno le i casi – già previsti – durante la fase dinamica. Una simile lettura risulterebbe contraria alla ratio della legge, da rinvenirsi nel principio della proporzionalità e di quello di adeguatezza. È quindi necessario privilegiare l'interpretazione che, attraverso l'ampliamento della “gamma graduata” delle misure cautelari adottabili, assicuri una più pregnante valorizzazione del canone di adeguatezza e, con essa, una migliore garanzia al principio del minor sacrifico della libertà personale. Diversamente verrebbe in essere un'incoerenza tra la disciplina della revoca e della sostituzione per aggravamento delle esigenze cautelari – arricchita dalla possibile applicazione congiunta di due misure – e quella sostituzione ex art. 299, comma 2, c.p.p. – che di tale possibilità non potrebbe giovarsi. Riguardo al secondo motivo di ricorso, la Cassazione afferma che il cumulo dell'obbligo di presentazione alla P.G. e dell'obbligo di dimora non determinano in alcun modo la soggezione a misure più afflittive in quanto, da un lato, l'obbligo di dimora è insito nel contenuto coercitivo degli arresti domiciliari e, dall'altro, l'obbligo di presentazione alla P.G. presenta, all'evidenza, un grado di afflittività sicuramente inferiore rispetto alla custodia domiciliare. |