Rapporti tra il reato di omesso versamento di ritenute certificate o dovute e il concordato preventivo

03 Aprile 2017

La domanda di concordato preventivo vale ad escludere la configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute certificate o dovute previsto dall'art.10-bis, d.lgs. 74/2000?

La domanda di concordato preventivo vale ad escludere la configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute certificate o dovute previsto dall'art. 10-bis, d.lgs. 74/2000?

Il concordato preventivo è una procedura giudiziale e di massa (riguardante tutti i creditori, anche quelli dissenzienti), che permette all'imprenditore in stato di difficoltà economica di regolare i propri rapporti economici con i creditori ed evitare che lo stato di crisi sfoci nel fallimento. In particolare, tale procedura si snoda attraverso lo svolgimento di sei fasi (artt. 160 ss. l. fall.):

  1. ricorso al tribunale (da pubblicare nel registro delle imprese) con domanda dell'imprenditore in stato di crisi, corredata da una proposta concordataria (che può riguardare anche debiti tributari, nel rispetto dell'art. 182-ter l. fall.) o con riserva di presentarla successivamente;
  2. decreto del tribunale che, previo controllo sui presupposti di legge e sui criteri di formazione e trattamento delle eventuali classi di creditori prospettate, ammette l'imprenditore al concordato e dichiara aperta la procedura, designando un giudice delegato (con funzioni di direzione) ed un commissario giudiziale (con funzioni di vigilanza e controllo);
  3. sottoposizione del piano concordatario all'approvazione dei creditori;
  4. giudizio di omologazione da parte del tribunale, mediante controllo della regolarità della procedura, dell'esito della votazione e, su istanza qualificata, di merito sulla convenienza;
  5. esecuzione del piano da parte dell'imprenditore debitore, sotto sorveglianza del commissario e con l'eventuale assistenza di uno o più liquidatori e di un comitato di 3-5 creditori;
  6. conclusione mediante corretta esecuzione o, nelle ipotesi negative, annullamento/risoluzione ed eventuale consecuzione in altra procedura (ad es. fallimento).

Ebbene, se alla data di scadenza del termine previsto dall'art. 10-bis per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta, risulta che l'impresa debitrice abbia fatto domanda di concordato preventivo (fase n. 1) e sia in attesa del decreto di ammissione del tribunale (fase n. 2), il delitto tributario in questione è da ritenersi ugualmente configurato? Alla luce degli ultimi sviluppi giurisprudenziali, la risposta pare debba essere di segno positivo.

L'orientamento prevalente di legittimità ha, difatti, chiarito che il reato di omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti d'imposta (previsto dall'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000) ha carattere istantaneo, perfezionandosi alla scadenza del termine di legge, con la conseguenza che l'ammissione al concordatopreventivo della società, in epoca successiva alla scadenza del debito erariale, non elide la responsabilità del rappresentante legale (in tal senso, cfr. Cass. pen., Sez. III, 16 dicembre 2015, n. 3541; con riferimento al previgente omesso versamento di ritenute di cui all'art. 2 l. 7 agosto 1982, n. 516, Cass. pen., Sez. III, 10 giugno 1997, n. 8002). Del tutto opportunamente, non si ritiene dunque di poter cristallizzare la situazione al momento della proposta concordataria, essendo ben possibile che il tribunale la ritenga poi inammissibile.

Al contrario, se l'ammissione al concordato (fase n. 2) avviene in epoca precedente al termine di adempimento penalistico, la giurisprudenza pare concludere per l'esclusione dell'integrazione del delitto in esame (in tal senso, cfr. Cass. pen., Sez. III, 12 marzo 2015, n. 15853, in tema di omesso versamento di Iva).

Infine, giova considerare come parimenti è fatta salva l'ipotesi in cui, prima del termine penalistico, sia avvenuta quantomeno l'omologazione del concordato di cui alla fase n. 4 (cfr. Cass. pen., Sez. III, 14 maggio 2013, n. 44283).

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