La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche concorre con il reato di malversazione
03 Maggio 2017
Le Sezioni unite della Cassazione, sentenza n. 20664 depositata il 27 aprile 2017, hanno risolto il contrasto sorto in giurisprudenza se nel caso di erogazione da parte di ente pubblico di contributo o finanziamento, ottenuto fraudolentemente, il delitto di cui all'art. 640-bis c.p. concorra con quello di cui all'art. 316-bis c.p. ove il contributo finalizzato a favorire attività di interesse pubblico sia destinato almeno in parte ad altre finalità, ovvero assorba tale ultimo delitto, nel presupposto che esso realizzi uno stadio minore dell'offesa al medesimo bene protetto (vedi CARRELLI PALOMBI, Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e malversazione a danno dello Stato. Concorso o assorbimento?), affermando il seguente principio di diritto:
« il delitto di malversazione ai danni dello Stato (316-bis c.p.) concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) » |