Difensore impedito da gravi ragioni di salute: nessun obbligo di nominare il sostituto processuale
03 Ottobre 2016
È stata depositata la sentenza n. 41432 del 3 ottobre 2016, con la quale le Sezioni unite, chiamate a decidere se, ai fini del rinvio dell'udienza, il difensore abbia l'onere di nominare un sostituto quando l'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, prontamente comunicato al giudice e documentato, derivi da serie ragioni di salute o da altre cause di forza maggiore, hanno affermato che il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o di altro evento non prevedibile od evitabile, non ha l'onere di designare un sostituto processuale o indicare le ragioni dell'omessa nomina. Si è, inoltre, precisato che l'impedimento del difensore determinato da non prevedibili ragioni di salute è rilevante anche nel giudizio camerale di appello, conseguente a processo di primo grado celebrato con rito abbreviato (vedi GUARRIELLO, Legittimo impedimento del difensore per motivi di salute e obbligo di nomina del sostituto processuale). |