Il tentativo di favorire un'adesione anche solo ideologica all'Isis è apologia di terrorismo
03 Dicembre 2015
La I sezione della Cassazione penale, con sentenza depositata il 1° dicembre 2015, ha confermato la condanna, emessa nei confronti del ricorrente, per aver questi commesso il reato di apologia dello Stato islamico, associazione con finalità di terrorismo internazionale, diffondendo per sulla rete internet il documento “Lo Stato islamico, una realtà che ti vorrebbe comunicare”. Dato il contenuto del documento che presupponeva e accettava la natura combattente e di conquista violenta da parte dell'organizzazione (e quindi l'esecuzione di terrorismo), esaltava la sua diffusione ed espansione, anche con l'uso delle armi, non può essere accettata la “qualificazione” della condotta del ricorrente come invito ad una sola adesione ideologica tenuto conto dell' intrinseca capacità del testo di indurre nei lettori l'interesse e l'adesione dell'Isis e favorire, in questo modo, nuove adesioni all'organizzazione. Il fatto stesso che il documento fosse scritto in lingua italiana (fatto senza precedenti) è sintomo inequivocabile che la sua diffusione avesse come destinatari soggetti radicati sul territorio nazionale. Inoltre, la diffusione del documento per mezzo internet è idonea ad integrare il carattere di pubblicità come definito all'art. 266, comma 4, c.p. in quanto sintomo inequivocabile della volontà di rendere noto al pubblico il testo, proveniente dalla stessa organizzazione Isis A nulla rileva, infine, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 414, comma 3, c.p. riferito all'art. 270-bis, che l'associazione denominata Isis sia operante esclusivamente all'estero (tesi tra l'altro sostenuta dal solo ricorrente e negata dai giudici di legittimità), in quanto ai fini della punibilità è sufficiente che una qualsiasi attività di partecipazione, ad opera di un qualsiasi concorrente, sia stata posta in essere nel territorio italiano. |