Istanza di oblazione e procura speciale del difensore
04 Gennaio 2016
Il difensore non munito di procura speciale può presentare domanda di oblazione?
È controversa la questione circa la formulazione della richiesta di oblazione da parte del difensore non munito di procura speciale. Infatti, nonostante l'intervento delle Sezioni unite, il dibattito non si è ancora sopito. Il Supremo Collegio si è espresso in termini di legittimità, ai sensi dell'art. 99, comma 1, c.p.p., della proposizione della domanda di oblazione da parte del difensore dell'imputato, anche se non munito di procura speciale (Cass. pen., Sez. un., n. 47923/2009); di converso, la giurisprudenza prevalente - ed anche successiva a tale pronuncia - si è espressa in senso negativo, ritenendo la domanda di oblazione come un diritto personalissimo dell'imputato, che implica la sua rinuncia a far valere le proprie difese nei confronti della contestazione, in vista della estinzione del reato (Cass. pen., Sez. IV, 5814/2004; Cass. pen. Sez. III, 39113/2013). Al quesito ritengo vada data una risposta positiva. Invero, come si ricava dall'art. 122, comma 1, c.p.p., la necessità di una procura speciale deve risultare in modo esplicito dal dettato normativo, mentre non è dato rinvenire indicazioni in tal senso che ostino alla proposizione della domanda di oblazione da parte del difensore non munito di procura speciale. Viepiù che la domanda di oblazione non determina alcun effetto irreversibile idoneo ad incidere sull'esito del procedimento, potendo l'imputato, anche dopo il provvedimento ammissivo del giudice, non solo togliere ad essa effetto mediante una dichiarazione espressa (art. 99, comma 2, c.p.p.,); ma anche decidere di non pagare la somma determinata dal giudice, dando così corso alla normale procedura di giudizio (v. tra le altre, Cass., Sez. III, 14 gennaio 2009, n. 9180).
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