Depenalizzazione. Dalla Procura di Trento arrivano le indicazioni operative

Redazione Scientifica
04 Febbraio 2016

Con la circolare n. 3 del 25 gennaio 2016 il Procuratore della Repubblica, il Dott. Giuseppe Amato, ha prospettato delle indicazioni operative aventi ad oggetto la “depenalizzazione” realizzata in attuazione della legge delega n. 67 del 2014.

Con la circolare n. 3 del 25 gennaio 2016 il Procuratore della Repubblica, il Dott. Giuseppe Amato, ha prospettato delle indicazioni operative aventi ad oggetto ladepenalizzazione” realizzata in attuazione della legge delega n. 67 del 2014.

Le indicazioni e riflessioni contenute nella circolare sono destinate all'Ufficio del pubblico ministero e riguardano, in primis, la disciplina transitoria per i reati trasformati in illeciti civili ossia la sorte dei fascicoli, pendenti o definiti, per uno dei reati abrogati (d.lgs. 7)

Stato del procedimento

Effetto della “depenalizzazione”

Indagini preliminari dove non sia stata ancora esercitata azione penale

Richiesta di archiviazione da parte del P.M.

Azione penale già esercitata

Applicazione dell'art. 129 c.p.p.: il giudice in ogni stato e grado del processo, il quale riconosce che […] il fatto non costituisce reato […] lo dichiara d'ufficio con sentenza.

Sentenza/decreto irrevocabile

Applicazione dell'art. 12, comma 2, d.lgs. 7/2016: il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

Vengono poi chiariti i criteri (con riferimento al d.lgs. 8/2016) per l'individuazione dei fatti depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi, data la scelta del legislatore di non prevedere un elenco delle fattispecie trasformate in illecito operativo.

CRITERIO GENERALE :

tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda

NB: Le ipotesi aggravate non sono ostative alla depenalizzazione dell'ipotesi base in quanto costituiscono fattispecie autonome di reato.

Eccezione 1: reati previsti nel codice penale

ad eccezione di (e sono quindi depenalizzati nonostante contenuti nel codice):

  • atti contrari alla pubblica decenza (art. 726)
  • atti osceni (art. 527, comma 1)
  • pubblicazioni oscene (art. 528)
  • rifiuto di prestare la propria opera in occasione di tumulto (art. 652)
  • abuso di credulità popolare (art. 661)
  • rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668)

Eccezione 2: reati che tutelano beni giuridici importanti

Tali reati sono individuati, nella legge delega, attraverso due criteri:

  • materia;
  • all'interno delle materia i singoli testi normativi non ricompresi nella depenalizzazione.

Eccezione 3:

reati depenalizzati nonostante puniti con la pena detentiva, sola, congiunta, o alternativa.

  • omesso versamento di contributi (art. 2, comma 1-bis, d.l. 463/1983 conv. l. 638/1983)
  • inosservanza delle prescrizioni dettate in materia di autorizzazione alla coltivazione delle piante stupefacenti (art. 28, comma 2, d.P.R. 309/1990)
  • altre ipotesi di modestissimo impatto giudiziario elencate all'art. 3 del d.lgs 8

In merito alla disciplina transitoria del d.lgs 8 si applicano i principi di legalità e del favor rei quindi ledisposizione in materia di depenalizzazione si applicano alle violazioni anteriormente commesse salvo che il procedimento non sia definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili.

L'autorità giudiziaria penale è tenuta a trasmettere gli atti a quella amministrativa, la quale può irrogare le innovative sanzioni amministrative.

Stato del procedimento

Effetto della “depenalizzazione”

Indagini preliminari dove non sia stata ancora esercitata azione penale

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. il P.M. trasmette gli atti all'autorità amministrativa competente e annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato

Azione penale già esercitata e procedimento pendente in primo grado

Il giudice si pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente, salvo che il reato non risulti prescritto o estinto per altra causa.

Giudizio in fase di impugnazione

Il giudice dell'impugnazione si pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente, salvo che il reato non risulti prescritto o estinto per altra causa.

Deve però decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che riguardano gli interessi civili ex art. 578 c.p.p.

Procedimento in Cassazione

Se la Corte di cassazione apprezza l'intervenuta depenalizzazione del reato deve procedere nei termini di cui si è detto anche in presenza di un ricorso manifestamente infondato o inammissibile

Fase esecutiva

Il giudice competente per l'esecuzione deve revocare la sentenza o il decreto dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.