Alle Sezione unite il nodo del falso valutativo
04 Marzo 2016
Con l'informazione provvisoria n. 4 del 3 marzo 2016, la V Sezione penale della Corte di cassazione ha reso nota la rimessione alle Sezioni unite della questione relativa alla nuova formulazione del reato di falso in bilancio, al fine di chiarire Se la modifica dell'art. 2621 c.c. per effetto dell'art. 9 l. 69/2015 nella parte in cui, disciplinando “le false comunicazioni sociali”, non ha riportato l'inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, abbia comportato o meno un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie. Saranno dunque le Sezioni unite a risolvere il dilemma che negli ultimi mesi ha tenuto occupata la V Sezione penale con riferimento alla rilevanza penale del c.d. falso valutativo nell'attuale formulazione dell'art. 2621 c.c. La linea interpretativa intrapresa dalla Corte di legittimità non è infatti stata univoca ed ha dato vita ad vero e proprio un contrasto giurisprudenziale. Con un prima pronuncia dello scorso 30 luglio 2015 (sent. n. 33774/2015, sulla quale vedi la nota di A. Lazzoni, Bancarotta impropria da reato societario e nuova formulazione del reato di false comunicazioni sociali), la V Sezione penale, facendo leva sulla volontà legislativa e considerando il riferimento alla materialità quale eliminazione di ogni valutazione dal contesto punitivo, legittimava l'esclusione della rilevanza penale dei fatti derivanti da un procedimento valutativo. Qualche mese più tardi, la medesima Sezione torna sul tema e con la sentenza n. 890/2016 (vedi A. D'Avirro, Falso in bilancio e valutazioni: disorientamenti giurisprudenziali; N. Bertolini Clerici, Il falso valutativo è ancora punibile. Le motivazioni della Cassazione) intraprende un radicale cambio di rotta. Con il tentativo forzoso di superare il dato testuale, sottolinea come il significato dei termini materiali e rilevanti debba essere ancorato al contesto tecnico ed economico nel quale sono inseriti e così anche gli enunciati valutatici vengono considerati predicabili di falsità. La Corte afferma dunque che il riferimento ai soli fatti materiali oggetto di falsa rappresentazione non esclude la rilevanza penale del falso valutativo. Da ultimo, la sentenza n. 6916/2015 (vedi La Cassazione ci ripensa: le valutazioni sono escluse dal falso in bilancio) torna all'orientamento espresso la scorsa estate ed esclude nuovamente le valutazioni dal novero della rilevanza penale, argomentando la decisione sulla base del dato testuale e sistematico dai quali deduce la volontà legislativa di escludere la punibilità del falso valutativo. Il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare ha sollevato vari commenti da parte degli operatori del diritto, tra i quali si registra anche l'iniziativa di Assonime che, con il caso n. 1/2016, invoca un intervento chiarificatore. In questo panorama giurisprudenziale frammentario e disomogeneo cresce dunque l'attesa per la parola definitiva delle Sezioni unite che solo ieri sono state formalmente investite dalla questione.
Fonte: ilSocietario.it |