Frasi offensive in presenza di bambini in tenera età. Sussiste il reato di diffamazione?
04 Aprile 2017
La circostanza che le frasi offensive all'altrui reputazione siano pronunciate in presenza di bambini in tenera età integra il requisito della comunicazione con più persone, richiesto per la configurabilità del diritto di diffamazione, data l'incapacità dei minori di percepire il contenuto del messaggio verbale?
Per la Corte di cassazione al quesito occorre dare risposta positiva (sentenza n. 16108/2017) poiché i bambini, pur non essendo in grado di cogliere lo specifico significato delle parole usate, ne abbiano colto la generica portata lesiva tanto da esserne rimasti turbati e siano divenuti potenziali strumenti di propagazione dei contenuti diffamatori. Occorre tener presente, secondo il supremo Collegio, che per il Legislatore non può sussistere alcuna presunzione in ordine alla capacità o meno, da parte di un soggetto, di recepire accadimenti e riferirli; tanto che, ai sensi dell'articolo 196 c.p.p., ogni persona ha la capacità di testimoniare, senza alcun limite di età, e che possono disporsi accertamenti al fine di verificare l'idoneità fisica e mentale a rendere testimonianza. Pertanto, non può escludersi a priori che bambini in tenera età siano in grado di recepire il messaggio e il disvalore insito nelle parole pronunciate dagli adulti in loro presenza, soprattutto qualora si tratti di concetti elementari e di parole volgari di uso comune. Con queste motivazioni la Cassazione ha rigettato il ricorso, presentato da una signora dichiarata colpevole del reato di diffamazione per aver offeso l'onore e il decoro della nuora davanti ai nipoti di due e quattro anni, con il quale lamentava che, non essendo i minori in grado di comprendere la natura offensiva delle frasi pronunciate, non vi sarebbe stato alcun danno alla reputazione della persona offesa. |