Applicabilità dei canoni probatori di cui all’art. 192 c.p.p. agli indizi in materia di misure di prevenzione

Daniele Livreri
04 Agosto 2015

Lo status di indiziato di uno dei reati di cui all'art. 4, d.lgs. 159/2011 deve ricostruirsi sulla scorta dei canoni previsti dall'art. 192, comma 2, c.p.p.? La giurisprudenza, in modo pressoché costante, ha esitato negativamente.

Lo status di indiziato di uno dei reati di cui all'art. 4, d.lgs. 159/2011 deve ricostruirsi sulla scorta dei canoni previsti dall'art. 192, comma 2, c.p.p. ?

In talune pronunce la Suprema Corte ha esitato negativamente il superiore quesito, a ciò pervenendo a seguito dell'invocato richiamo alle profonde differenze funzionali e strutturali tra il processo penale, volto ad accertare un reato, e il procedimento di prevenzione, finalizzato ad una valutazione di pericolosità (tra le altre, Cass., pen., sez. V, 12 novembre 2013, n. 49853; Cass., pen., sez. II, 30 aprile 2013, n. 26774).

Si segnala al riguardo che l'affrancamento dal ragionamento inferenziale di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p. ha talora consentito di pervenire a conclusioni in ordine alla pericolosità del proposto per le misure di prevenzione sulla scorta di un doppio grado di probabilità c.d. praesumptio de praesumpto (Cass., pen., sez. II, 30 aprile 2013, n. 26774).

Tuttavia a tale orientamento se ne contrappone un altro, ad avviso del quale è indubbio che, anche nel procedimento di prevenzione, il giudizio deve poggiare su presupposti di fatto oggettivamente verificabili (Corte cost. sent. 22 dicembre 1980, n. 177; sent. 7 dicembre 1994, n. 419) e che l'appartenenza al sodalizio di stampo mafioso non può essere fondato su meri sospetti e congetture, bensì su indizi, sia pure di gravità, precisione, concordanza di minore intensità rispetto a quelli fondanti la responsabilità penale (Cass., pen., Sez. I, 17 gennaio 2008, n. 6613).

Per altro verso può notarsi che la Suprema corte ha altrove ritenuto che l'art. 192, comma 2, c.p.p. codifica un divieto probatorio di portata generale (Cass., pen., sez. IV, 21 giugno 2012, n. 40061).

Si segnala infine, per mera completezza, che in tema di confisca di prevenzione la Suprema Corte ha più volte statuito che gli indizi devono essere corredati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass., pen., Sez. un., 2 febbraio 2015, n. 4480 nonché Cass., pen., sez. V, 28 marzo 2002, n. 23041 ).

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