Possibilità di contestare innanzi al giudice del dibattimento l'indeterminatezza dell'imputazione
04 Agosto 2015
In che modi e con che effetti il difensore può contestare l'indeterminatezza o genericità del capo di imputazione innanzi al giudice del dibattimento?
Il difensore può eccepire l'indeterminatezza o genericità del capo di imputazione nel corso del dibattimento.
Si noti tuttavia che tale eccezione assume la sostanza di una eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio (nel caso di processi con citazione diretta a giudizio del P.M.) o di nullità del decreto di rinvio a giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare (nel caso di processo che sia transitato dall'udienza preliminare) e secondo alcune pronunce giurisprudenziali tale nullità è da qualificarsi come relativa a regime intermedio e dunque andrebbe sollevata, a pena di decadenza, nella fase delle questioni preliminare di cui all'art. 491, comma 1, c.p.p.
Controversi sono gli effetti dell'accoglimento dell'eccezione da parte del giudice del dibattimento. Secondo una parte della giurisprudenza, il giudice può dichiarare immediatamente la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dal Pubblico Ministero e restituire gli atti a quest'ultimo ovvero, nel caso vi sia stata udienza preliminare, dichiarare la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituire gli atti al giudice dell'udienza preliminare.
Secondo altra parte della giurisprudenza, il giudice, in accoglimento dell'eccezione, dovrebbe invitare il pubblico ministero ad integrare il capo di imputazione e solo in caso di sua inerzia potrebbe dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero ovvero la nullità del decreto di rinvio a giudizio emesso dal G.U.P. Secondo tale indirizzo, se il giudice dichiarasse immediatamente la nullità, tale ordinanza sarebbe un atto abnorme, perché determinerebbe una indebita regressione del procedimento, atto abnorme ricorribile in cassazione ed in tale sede annullabile. |