Nullità dell’attività istruttoria compiuta in assenza del difensore di fiducia legittimamente impedito
04 Agosto 2015
L'esame postumo da parte del giudice dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore produce di per sé, indipendentemente dalla fondatezza o meno dell'istanza medesima, una nullità assoluta per violazione del diritto all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato?
La Corte di cassazione, quarta Sezione penale, con una recente pronuncia (sent. 15814 del 5 marzo 2015) ha chiarito la questione relativa alla necessità o meno che l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, ritualmente depositata, debba essere necessariamente esaminata dal giudice nel corso dell'udienza oggetto del rinvio o se, invece, sia possibile esaminarla all'udienza successiva. Ad avviso della Corte di legittimità conta esclusivamente la circostanza che l'istanza di rinvio, ancorché successivamente, sia stata presa in esame dal primo giudice e la posteriorità della pronuncia di per sé non comporta alcuna lesione dei diritti di difesa dell'imputato, atteso che se il giudice di primo grado avesse ritenuto, sia pure ex post, meritevole di accoglimento l'istanza medesima, avrebbe potuto e dovuto dichiarare la nullità dell'attività istruttoria compiuta in assenza del difensore di fiducia ex artt. 178, comma 1,lett. c), e 179, comma 1, c.p.p., nonché per violazione dell'art. 420-ter c.p.p. e procedere alla rinnovazione degli atti (nel caso esaminato dalla Corte, l'istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore era stata esaminata dal tribunale all'udienza successiva e poi rigettata per la posteriorità del dedotto impegno professionale. All'udienza interessata dal rinvio tale istanza non veniva invece esaminata e il difensore di fiducia è stato dichiarato assente, con la conseguente nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p.; aveva quindi corso l'istruzione dibattimentale con l'esame del primo teste d'accusa). Al di là della soluzione del caso esaminato dalla Corte (il cui esito negativo è dipeso dalla non fondatezza dell'istanza di rinvio del difensore di fiducia) si applica, dunque, il principio generale più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza indipendentemente dalla fondatezza o meno dell'istanza medesima, quando poi il processo venga di fatto celebrato senza l'effettiva partecipazione del difensore istante o di sostituto da lui nominato, determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 179, comma 1, c.p.p. (Cass. pen.,Sez. VI, 14 ottobre 2009, n. 42110). La posteriorità dell'esame non comporta invece di per sé alcuna lesione per i diritti di difesa dell'imputato.
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