Sopravvenuta interdizione della parte civile

Fabrizio Galluzzo
04 Agosto 2015

Nel caso in cui la costituita parte civile perda la capacità di stare in giudizio, perché successivamente interdetta, la costituzione di parte civile perde efficacia?

Nel caso in cui la costituita parte civile perda la capacità di stare in giudizio, perché successivamente interdetta, la costituzione di parte civile perde efficacia?

Affinché la costituzione di parte civile mantenga la sua efficacia anche successivamente all'eventuale perdita della capacità di stare in giudizio, occorre soltanto che la costituzione sia stata effettuata antecedentemente alla sopravvenuta interdizione, circostanza che, come emerge dal quesito, ha comportato la perdita della capacità di stare in giudizio.

In tal senso bisogna ricordare che l'assunzione della qualifica di parte civile si perfeziona al momento della costituzione, non essendo necessario alcun provvedimento ammissivo, sia pure implicito, da parte del giudice, per quanto nella prassi giudiziaria si assista con frequenza alla impropria richiesta di costituirsi ed alla corrispettiva, analogamente errata, ammissione da parte del giudice.

Come confermato in diverse occasioni dalla Corte di Cassazione (ex plurimis: Cass.pen., Sez. V, 25 giugno 2014, n. 474), quindi, occorrerà soltanto che il nuovo legittimato a stare in giudizio – nel caso di specie il tutore dell'interdetto – si costituisca nel processo, provando i propri poteri, assumendo la qualifica di parte.

Gli atti legittimamente compiuti prima della nuova costituzione manterranno la propria efficacia e riverbereranno i loro effetti nei confronti del legittimato in vece dell'incapace.

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