Provvisionale e riti alternativi
04 Agosto 2015
È ammissibile la condanna al pagamento di una somma a titolo di provvisionale nei riti alternativi?
La risposta al quesito proposto non può che essere variegata in relazione alle diverse ipotesi disciplinate dal legislatore. In particolare, per quanto concerne il giudizio immediato ed il giudizio direttissimo che, come è noto, si caratterizzano per la mancanza dell'udienza preliminare non vi sono ragioni ostative all'eventualità che il giudice, all'esito del processo ed a condizione che ne ricorrano i presupposti, riconosca alla parte civile che ne faccia richiesta una somma a titolo di provvisionale. Per quanto concerne il giudizio abbreviato, l'art. 441 c.p.p. consente alla parte civile di non accettare il rito. Nel caso in cui ciò non accada, la parte civile che resta nel processo penale nonostante il cambiamento di rito, potrà vedersi riconoscere il diritto a ricevere dal condannato una somma a titolo di provvisionale. Al contrario è da escludere che il decreto penale di condanna possa contemplare anche l'attribuzione di una provvisionale. In questo caso, infatti, il provvedimento di condanna è emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del P.M e dunque in una fase in cui neppure può esistere una parte civile. Viceversa, nel giudizio sorto a seguito di opposizione, potrà verificarsi una condanna dell'imputato al pagamento della provvisionale laddove la scelta del rito consenta la traslazione dell'azione civile nel processo penale. In giurisprudenza si è invece posto il problema dell'ammissibilità di una condanna al pagamento di una somma a titolo di provvisionale nel patteggiamento, o meglio la possibilità di subordinare in quella sede il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della stessa. La giurisprudenza di legittimità ha però chiarito come nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 e ss. c.p.p.) il legislatore abbia privilegiato la speditezza e rapidità del procedimento rispetto alla tutela del diritto della persona danneggiata dal reato al ristoro dei danni subiti. Non a caso l'art. 444, comma 2, c.p.p. dispone che in caso di costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda. Pertanto, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può contenere statuizioni concernenti l'azione civile di risarcimento, compresa l' assegnazione della provvisionale a cui, conseguentemente, non può essere subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena (Cass. pen., Sez. VI, 15 febbraio 2000, n. 6580; Cass. pen., Sez. IV, 20 maggio 2008, n. 38535).
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