La responsabilità da "reato ambientale" dell'ente
04 Agosto 2015
Come ha inciso la riforma dei reati ambientali (legge 22 maggio 2015, n. 68) sulla responsabilità degli enti? Quali sono le modifiche più significative apportate all'art. 25-undecies d.lgs. 231/2001?
Con il d.lgs. 121/11 (attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni) il legislatore ha esteso la responsabilità “da reato” degli enti alle contravvenzioni ambientali ma, contrariamente alle prescrizioni della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, non ha tenuto conto delle più gravi fattispecie delittuose commesse a vantaggio della persona giuridica. A questa palese violazione delle prescrizioni europee ha ora posto rimedio la l. 68/2015, la quale:
La riforma non ha, invece, apportato alcuna modifica alle pene previste per le contravvenzioni di cui all'art. 727-bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali protette) e art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto), introdotte dal d.lgs. n. 121/2011. È cambiata solo la loro collocazione nel testo, adesso prevista sotto le nuove lettere j) e g) del primo comma. |