La responsabilità da "reato ambientale" dell'ente

04 Agosto 2015

Come ha inciso la riforma dei reati ambientali (legge 22 maggio 2015, n. 68) sulla responsabilità degli enti? Quali sono le modifiche più significative apportate all'art. 25-undecies d.lgs. 231/2001?

Come ha inciso la riforma dei reati ambientali (legge 22 maggio 2015, n. 68) sulla responsabilità degli enti? Quali sono le modifiche più significative apportate all'art. 25-undecies d.lgs. 231/2001?

Con il d.lgs. 121/11 (attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni) il legislatore ha esteso la responsabilità “da reato” degli enti alle contravvenzioni ambientali ma, contrariamente alle prescrizioni della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, non ha tenuto conto delle più gravi fattispecie delittuose commesse a vantaggio della persona giuridica.

A questa palese violazione delle prescrizioni europee ha ora posto rimedio la l. 68/2015, la quale:

  • ha esteso il catalogo di cui all'art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 ai delitti di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), ai delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) e al traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.). Nel novero dei reati presupposto non sono, invece, stati inclusi i nuovi delitti di impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.), inquinamento aggravato dalle lesioni (art. 452-ter c.p.) e omessa bonifica (art. 452-tercedies c.p.);
  • ha introdotto sanzioni pecuniarie improntate a maggiore severità: da 250 a 600 quote per l'inquinamento doloso, da 400 a 800 quote per il disastro ambientale doloso, da 200 a 500 quote per i reati colposi di inquinamento e disastro, da 300 a 1.000 quote per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452-octies c.p. e da 250 a 600 quote per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
  • ha previsto l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive ex art. 9, d.lgs. 231/2001 in caso di condanna per i delitti di inquinamento ambientale doloso e disastro ambientale doloso (limitando, però, ad un anno la durata massima della sanzione in caso di condanna per inquinamento ambientale).

La riforma non ha, invece, apportato alcuna modifica alle pene previste per le contravvenzioni di cui all'art. 727-bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali protette) e art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto), introdotte dal d.lgs. n. 121/2011. È cambiata solo la loro collocazione nel testo, adesso prevista sotto le nuove lettere j) e g) del primo comma.

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