Concordato in appello: basta equivoci

21 Agosto 2017

La rubrica dell'art. 444 c.p.p. suona: Applicazione della pena su richiesta delle parti.La rubrica dell'art. 599-bis c.p.p. (introdotto dalla l. 103/2017) recita: Concordato anche con rinuncia ai motivi d'appello. Spesso ci si riferisce a entrambi gli istituti con la parola patteggiamento.Chiamare due cose che hanno rubriche diverse nello stesso modo significa creare di per sé confusione nelle persone culturalmente sprovvedute.

La rubrica dell'art. 444 c.p.p. suona: Applicazione della pena su richiesta delle parti.

La rubrica dell'art. 599-bis c.p.p. (introdotto dalla l. 103/2017) recita: Concordato anche con rinuncia ai motivi d'appello.

Spesso ci si riferisce a entrambi gli istituti con la parola patteggiamento.

Chiamare due cose che hanno rubriche diverse nello stesso modo significa creare di per sé confusione nelle persone culturalmente sprovvedute.

Trasferire ad un istituto l'etichetta sottesa ad un altro è fonte di conseguenze gravi. Per queste ragioni, con la prudenza che lo ha sempre contraddistinto, il giudice Lattanzi scrisse nella prima sentenza della Corte costituzionale che il concordato era un meccanismo “incompreso”.

Errare è umano, perseverare è diabolico. Il c.d. concordato sui motivi in appello venne sacrificato in nome dell'effettività della pena con l'art. 2 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125; fu oggetto di contrapposizioni forti tra magistrati di vari gradi, così come, peraltro, succede a molti istituti processuali, ed ora è stato reintrodotto ma circondato da molte cautele.


Dal testo dell'articolo 599-bis c.p.p. è evidente la sua natura non premiale.
Medio tempore, cioè fra la sua abrogazione e la sua reintroduzione, ha operato tranquillamente in alcuni distretti di Corte d'appello, trattandosi della determinazione della pena, anche per effetto dell'accoglimento di un solo motivo d'appello. La rinuncia ad altri motivi del resto è possibilità che prescinde dal concordato.
A differenza dall'applicazione della pena su richiesta, la nuova determinazione della pena non è fissata in una misura determinata (fino ad un terzo), dipendendo dal contenuto del motivo accolto; la “nuova” pena può essere di entità variabile, comunque non predefinita. Non ci sono effetti premiali collaterali, come, invece, quelli che accompagnano l'applicazione della pena e delineati dall'art. 445 c.p.p. La sentenza conseguente al concordato è una sentenza di condanna a tutti gli effetti emessa all'esito di un giudizio di secondo grado.

La decisione dovrà tener conto dei motivi rinunciati, del motivo accolto, della pena concordata tra P.M., difesa e giudice che l'ha ritenuta congrua.

La stessa pena avrebbe potuto essere applicata anche in mancanza del consenso del P.M., se il giudice avesse ritenuto di accogliere il motivo.

Perché tornano a riaffiorare gli equivoci innestando, da quanto è dato di sapere, posizioni molto discutibili, al di là dei dati normativi, sulle condizioni che si vorrebbero imporre all'operatività dell'art. 599-bis c.p.p.?

Dovrebbe non essere azzardato affermare che il perpetuarsi dell'equivoco vada imputato anche ad alcune improprie indicazioni legislative e a chi le ha ispirate.

Il riferimento va, in primo luogo, a quanto previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. ove si omologa, ai fini della procedura senza formalità, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena e quella pronunciata all'esito del concordato.

Invero, mentre il ricorso nei confronti della decisione di cui all'art. 444 c.p.p. ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, c.p.p. sancisce un ridimensionamento espresso dei motivi di ricorso, nulla dicono gli artt. 599-bis e 602 c.p.p. in ordine ai motivi di ricorso della sentenza d'appello emesso all'esito del concordato. Si consideri, tra gli altri elementi, che a differenza dell'applicazione della pena, il concordato è atto del difensore e non è previsto l'intervento dell'imputato.

Il secondo dato destinato a creare una forte confusione concettuale e sistematica è costituito dalle ipotesi di reato per le quali il concordato è escluso e che sono ritagliate sulla preclusione all'applicazione della pena sulla forma allargata.

Si deduce, allora, che per queste ipotesi escluse dal rito speciale del “patteggiamento” non può operare il “patteggiamento in appello”, contribuendo a far ritenere che quest'ultimo sia in qualche modo la continuazione del primo.

Si afferma, conseguentemente, in primo luogo che questo collegamento giustificherebbe, sotto questo profilo, la legittimità costituzionale della previsione anche nell'ambito del concordato che, altrimenti, difficilmente avrebbe fondamento.

L'ipotizzato collegamento tra i due “patteggiamenti” deve, tuttavia, ritenersi errato, non potendo, per le riferite ipotesi escludenti la premialità, il secondo “patteggiamento” costituire un aggiramento del primo, né si potrebbe comunque affermare che nelle ipotesi ammesse il concordato – stante l'inappellabilità delle decisione di applicazione della pena – si potrebbe “correggere” ulteriormente la pena applicata su consenso delle parti.

Non coglie neppure nel segno la volontà per certi reati di conservare trattamenti sanzionatori di rigore stante la loro gravità, elemento che è il fondamento dell'esclusione dell'applicazione della pena su richiesta.

Invero, la pena da concordare potrebbe conseguire ad un giudizio abbreviato che, in relazione ai reati, anche per quelli esclusi dal concordato, non solo non trova limiti ma prevede una premialità piuttosto forte (l'abbattimento secco di un terzo della pena), l'esclusione della parte civile e la possibilità del giudizio d'appello.

Allora, non si giustifica l'esclusione del concordato per i reati suscettibili di applicazione della pena allargata restando l'operatività dell'art. 599, comma 4, c.p.p. confinata in ambiti che non esorbitino dalla funzione di controllo della decisione appellata, escludendosi, altresì, improponibili condizionamenti (risarcimenti; comportamenti processuali collaborativi et simila) non previsti dalla legge.

In altri termini, se l'esclusione di alcuni reati si può giustificare in presenza di fattori di premialità che si ritengono incompatibili con la gravità di quei fatti, lo stesso non può dirsi quanto manchino gli elementi della premialità

Il motivo d'appello deve essere fondato; non si tratta di una concessione fatta all'imputato, tanto che potrebbe – come detto – essere condiviso dal giudice nella sentenza, a prescindere dal concordato.

La funzione del rimedio è, quindi, deflattiva perché anticipa la definizione del procedimento, riducendo l'onere motivazionale stante la rinuncia agli altri (eventuali) motivi ed il successivo ricorso in Cassazione per tutti gli altri motivi.

Condizionare l'operatività del concordato con impropri elementi in un contesto nel quale l'imputato non ha interesse all'anticipazione della sentenza (di condanna e decorso della prescrizione sospesa) significherà destinare l'istituto su un binario morto ovvero destinarlo alla precarietà, in pieno dispregio all'intenzione deflattiva sottesa alla sua reintroduzione.

Il discorso, allora, ritorna al pregiudizio di un eccessivo buonismo con cui si afferma che il meccanismo è stato in alcuni casi gestito nel passato. Bisogna, però ricordare che la definizione del giudizio d'appello con il concordato passa tutto per la responsabilità della magistratura.

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