Caporalato. Il nuovo art. 603-bis c.p.
04 Novembre 2016
Abstract
Il 3 novembre 2016 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 257 la legge 29 ottobre 2016, n. 199 Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo del settore agricolo. Il provvedimento, in vigore dal 4 novembre 2016, mira a garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto al caporalato, introducendo modifiche rilevanti alla normativa penale e inserendo specifiche misure di sostegno ai lavoratori stagionali in agricoltura. La nuova legge sul caporalato
Il testo di legge approvato è composto da 12 articoli che prevedono:
Queste sono le principali novità legislative contenute nella legge 199/2016. La presente prima lettura della legge si soffermerà sugli aspetti sostanziali della disciplina penalista. Uno dei limiti della vecchia norma di cui all'art. 603-bis c.p. è stato quello di non aver previsto, tra i soggetti attivi del reato, il datore di lavoro, in quanto il fatto tipico era rappresentato soltanto dall'attività di intermediazione e, quindi, se l'intermediario-caporale trovava adeguata punizione, il datore di lavoro rischiava di rimanere impunito pur essendo spesso il committente o in ogni caso il beneficiario-utilizzatore del lavoro sfruttato (Per chi volesse approfondire la vecchia disciplina si veda MARINO, Il caporalato quale nuova forma di schiavitù. Analisi dell'art. 603-bis c.p. in attesa di una riforma effettiva). L'art. 1 della legge approvata detta una nuova formulazione dell'art. 603-bis del codice penale: riscrivendo la condotta illecita del caporale, di chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento (intermediazione), approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Rispetto alla precedente normativa è stato soppresso il riferimento allo stato di necessità che non deve essere confuso con la scriminante dell'art. 54 c.p., in quanto nella precedente disposizione di cui all'art. 603-bis c.p., non vi è un annullamento totale di scelta da parte della vittima. Nella nuova norma è stata introdotta una fattispecie “base” che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori (si vedano i lavori parlamentari: Camera dei Deputati- Servizio Studi- Dossier N°491/1- Elementi per l'esame in Assemblea del 14.10.2016; Contrasto dello Sfruttamento del lavoro in Agricoltura A.C. 4008-Dossier n° 491- Schede di Lettura del 19.09.2016) ed è stato eliminato anche il riferimento all'attività organizzata di intermediazione e l'organizzazione dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro viene sanzionato espressamente prevedendo al punto 2) del comma 1 la punizione per chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione (definita al punto 1) in chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento). Tale fattispecie-base è punita con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Il comma secondo del nuovo art. 603-bis c.p. punisce l'attività illecita di intermediazione e di sfruttamento del lavoro commessa mediante violenza o minaccia; rispetto alla precedente disciplina che risultava collocata nel comma 1 dell'art. 603-bis, non compare più l'intimidazione. La sanzione prevista per questa condotta è identica a quella precedente ed è punita con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Il terzo comma del nuovo articolo mantiene la struttura del vecchio comma secondo, dove il Legislatore definiva la nozione di sfruttamento prevedendo che costituiscono indici sintomatici una o più delle seguenti circostanze (in grassetto le modifiche):
Le circostanze aggravanti specifiche
È rimasta invariata la disposizione relativa alle aggravanti specifiche, che viene ora collocato al quarto comma (prima era al terzo ). Come le precedenti, comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà e si applicano quando: i lavoratori reclutati siano superiori a tre; i soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; e, infine, quando si commette il fatto esponendo i lavoratori a situazioni di grave pericolo, tenuto conto delle prestazioni da svolgere e delle condizioni lavorative. L'unica modifica che è stata effettuata alle suddette aggravanti è data dal fatto che al punto 3) del comma 3 si parla di lavoratori sfruttati e non più di lavoratori intermediati. Nel codice penale è stato introdotto il nuovo art. 603–bis.1 che prevede una speciale attenuante per il delitto di sfruttamento del lavoro per colui che si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili. Nella precedente disciplina si faceva ricorso all'art. 600-septies.1 c.p. il quale prevede una speciale attenuante che si applica per i delitti previsti Della Sezione I del Capo III del Titolo XII del c.p. ossia Dei delitti contro la libertà individuale (anche il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). Rispetto all'attenuante di cui all'art. 600-septies.1 c.p. si introduce l'ipotesi di elementi utili per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. La nuova attenuante non si applica soltanto nei confronti del concorrente ma viene riconosciuta nei confronti di chiunque collabori (Cfr. Dossier n°491/1 Camera dei Deputati: […] si pensi al caso dell'imprenditore coinvolto in procedimento penale per caporalato che possa riferire notizie utili alla indagini su altri episodi di intermediazione illecita relativi ad altre imprese o fruitori di manodopera). Lo sconto di pena rispetto a quella dell'art. 600-septies.1 (da un terzo alla metà) è aumentato da un terzo a due terzi. In virtù dell'attenuante in questione non si applicano le disposizioni dell'art. 600-septies.1 c.p. Infine, è previsto un caso di revisione della sentenza quando la suddetta circostanza attenuante è stata applicata per effetto di dichiarazioni false o reticenti (si applicano le disposizioni dell'art. 16-septies del d.l. 15 gennaio 1991 n. 8 convertito in legge 82/1991- Collaboratori di giustizia). In conclusione
Dai lavori di studio preparativi della legge che hanno coinvolto anche le associazioni di volontariato e i sindacati, è emerso che circa 400.000 lavoratori in Italia, non solo stranieri come spesso si immagina ma anche tanti connazionali, sono vittime di caporalato, pertanto, risultava necessario arrivare ad una modifica legislativa su una legge che spesso non puniva il vero responsabile e/o il beneficiario dello sfruttamento del lavoro ossia il datore di lavoro. Ma l'aspetto più importante della novità legislativa è che, finalmente, il Legislatore non si è soffermato soltanto sul sistema penale repressivo ma anche su quello sociale. Contrasto dello Sfruttamento del lavoro in agricoltura A.C. 4008- Camera dei Deputati- Servizio Studi- Documentazione per l'esame dei progetti di legge- Dossier n° 491/1- Elementi per l'esame in Assemblea del 14.10.2016; Contrasto dello Sfruttamento del lavoro in agricoltura A.C. 4008- Camera dei Deputati- Servizio Studi- Documentazione per l'attività consultiva della I Commissione- Dossier n. 234- Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale del 12.10.2016; Contrasto dello Sfruttamento del lavoro in agricoltura A.C. 4008- Camera dei Deputati- Servizio Studi- Documentazione per l'esame dei progetti di legge- Dossier n° 491- Schede di Lettura del 19.09.2016. |