Il concorso esterno in associazione mafiosa rispetta il principio di legalità
04 Novembre 2016
La Cassazione, Sezione V, con sentenza n. 42996, depositata il 12 ottobre 2016, ha annullato con rinvio la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup del tribunale di Palermo nei confronti di un noto imprenditore locale, in ordine al delitto ascrittogli ai sensi degli artt. 110 e 416-bis, commi 1, 2, 4 e 6, c.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. In particolare il Gup, richiamando la sentenza della Corte Edu del 14 aprile 2015, Contrada c. Italia motivava la sua decisione rilevando, tra l'altro, che l'esigenza di giustizia sottesa alla costruzione del reato di matrice giurisprudenziale – che sostanzialmente non esiste – deve ritenersi superata, anche alla luce del fatto che, nonostante siano trascorsi oltre trent'anni, il legislatore non abbia ritenuto di disciplinare la materia. I giudici di legittimità rilevano che 1) la sentenza resa del caso Contrada c. Italia muove dalla errata premessa che il concorso eventuale di persone nel reato sia di origine giurisprudenziale mentre tale reato nasce, nel rispetto del principio di legalità sancito dagli artt. 1 c.p. e 25, comma 2, Cost., dalla combinazione delle singole norme penali incriminatrici speciali e l'art. 110 c.p.; 2) che tale decisione non sorregge in alcun modo la conclusione della non configurabilità della fattispecie del concorso esterno nel reato associativo, quanto piuttosto ribadisce che la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono e che tale requisito può ritenersi soddisfatto solo se la persona sottoposta a giudizio può sapere, a partire dal testo della norma, per quali atti e omissioni le viene attribuita una responsabilità penale e di quale pena è passibile per tali atti. Nel caso specifico, la quinta Sezione penale esclude che dalla progressiva evoluzione giurisprudenziale sul tema possa ravvisarsi alcuna violazione del principio di legalità in quanto è ben possibile, con riferimento al concorso esterno in associazione mafiosa, una lettura costituzionalmente orientata del dettato normativo, oltreché coerente con la Convezione europea, dato che la possibilità di letture diverse della norma non discende da una patologica indeterminatezza della fattispecie e che l'interpretazione sfavorevole sia razionalmente correlabile al significato letterale della previsione. |