Valutazione delle circostanze aggravanti ai fini cautelari. I chiarimenti delle Sezioni unite

Sergio Beltrani
25 Settembre 2015

Le Sezioni unite sono state chiamate a decidere “se, ai fini della determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari e, in particolare, della individuazione dei relativi termini di durata massima, nel caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, si debba tenere conto, oltre che della pena stabilita per la circostanza più grave, anche dell'ulteriore aumento complessivo di un terzo ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen.”.

Chiamate a decidere se, ai fini della determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari e, in particolare, della individuazione dei relativi termini di durata massima, nel caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, si debba tenere conto, oltre che della pena stabilita per la circostanza più grave, anche dell'ulteriore aumento complessivo di un terzo ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen.”, le Sezioni unite, con la sentenza n. 38518 del 2015 hanno affermato il seguente principio di diritto:

“ai fini della determinazione della pena agli effetti dell'applicazione di una misura cautelare personale e segnatamente della individuazione dei corrispondenti termini di durata massima delle fasi processuali precedenti la sentenza di merito di primo grado, deve tenersi conto, nel caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, oltre che della pena stabilita dalla legge per la circostanza più grave, anche dell'ulteriore aumento complessivo di un terzo, ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., per le ulteriori omologhe aggravanti meno gravi”.

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