Prescrizione sulle frodi Iva: la Cassazione si allinea alla Corte di giustizia europea

Sergio Beltrani
21 Settembre 2015

All'udienza del 17 settembre 2015, la III Sezione penale, conformandosi alla decisione della Corte Giustizia dell'Unione europea, 8 settembre 2015, causa C-105/14, ha ritenuto che, in un procedimento penale riguardante il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente al fine di evadere l'Iva, il combinato disposto degli artt. 160, ultimo. comma, e 161 c.p è idoneo a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 325, §§ 1 e 2, T.F.Ue.

All'udienza del 17 settembre 2015, la III Sezione penale, conformandosi alla decisione della Corte Giustizia dell'Unione europea, 8 settembre 2015, causa C-105/14 (si veda S. Beltrani, Le norme italiane sulla prescrizione nei casi di frode Iva sono incompatibili con il diritto comunitario), ha ritenuto che, in un procedimento penale riguardante il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente al fine di evadere l'Iva, il combinato disposto degli artt. 160, ultimo. comma, e 161 c.p. (a norma del quale il verificarsi di un atto interruttivo del corso della prescrizione comporta il prolungamento del termine – base nella misura massima di un quarto), è idoneo a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 325, §§ 1 e 2, T.F.Ue (prevedendo termini assoluti di prescrizione che possono determinare l'impunità del reato, con conseguente potenziale lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea), e comporta l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le predette norme di diritto interno in quanto possono pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell'Unione europea.

Le motivazioni non sono state ancora depositate.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.