La contumacia può rivivere anche per l’imputato oggi assente?

05 Ottobre 2015

Cosa può accadere se il decreto che dispone il giudizio notificato all'imputato “legalmente” assente risulti contenere l'avvertimento che non comparendo sarà giudicato in contumacia? Il legislatore della novella del 2014 sostituendo la contumacia con le nuove figure dell'assente volontario e dell'irreperibile non ha tuttavia avuto cura di depurare dai riferimenti all'istituto soppresso le pur molteplici disposizioni del codice di rito interessate.

Cosa può accadere se il decreto che dispone il giudizio notificato all'imputato “legalmente” assente risulti contenere l'avvertimento che non comparendo sarà giudicato in contumacia?

Il legislatore della novella del 2014 sostituendo la contumacia con le nuove figure dell'assente volontario e dell'irreperibile non ha tuttavia avuto cura di depurare dai riferimenti all'istituto soppresso le pur molteplici disposizioni del codice di rito interessate.

Tra queste vi è l'art. 429 c.p.p. nel cui testo ancora oggi permangono quanto alla disciplina del contenuto dell'atto evocativo ben due inequivoci riferimenti al rito contumaciale.

Il primo rinvenibile nel comma 1, lett. f) circa l'obbligatorio avvertimento da rivolgersi all'imputato subito dopo avergli indicato data ora e luogo in cui dovrà presentarsi, che non comparendo sarà giudicato in contumacia; il secondo rilevabile al comma 4, laddove si dispone la notifica del decreto all'imputato contumace oltre che all'imputato non presente alla lettura del provvedimento.

L'imputato ritenuto “legalmente” assente all'udienza preliminare al quale viene notificato un decreto introduttivo del giudizio che per svista redazionale contenga il formale avvertimento secondo la vecchia formulazione e cioè che non comparendo sarà giudicato mediante il rito contumaciale, se decide di non comparire avrà diritto a che nei suoi confronti si prosegua applicando le disposizioni vigenti prima della entrata in vigore della l. n. 67 del 2014?

La risposta parrebbe positiva, dovendosi al riguardo considerare sia la natura dell'atto introduttivo a valenza essenzialmente comunicativa di tutte le cadenze processuali future sulle quali il destinatario non può che fare affidamento e, tra queste, anche le modalità e le garanzie del rito da seguire; sia il formale (anche se inadeguato) rispetto con quell'erroneo atto evocativo del dato normativo superstite. Non potendosi neppure ragionevolmente esigere che quell'imputato, pur così avvertito del come si svolgerà il suo processo se non si farà vivo all'udienza fissata, sia tenuto comunque ad intendere che se nel decreto si è scritto di contumacia, in realtà lo si volesse avvertire che sarà giudicato in assenza.

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