Catena di supermercati. Per il cibo avariato risponde solo il direttore del singolo punto vendita
05 Novembre 2015
Qualora, all'interno di un punto vendita, siano esposti alimenti in cattivo stato di conservazione e scaduti, non è il legale rappresentate della società gestrice della catena di supermercati a cui appartiene detta struttura aziendale, a rispondere del reato di cui agli artt. 5, lett. b) e 6, l. 283/1962, quanto piuttosto il direttore del singolo punto vendita, a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi delega in merito. Il principio è stato espresso dalla III sezione penale della Cassazione, la quale, discostandosi da un diverso e precedente orientamento (Cass. pen., Sez. III, 16452/2012 e 6872/2011), con sentenza depositata il 3 novembre 2015, ha accolto il ricorso presentato dal legale rappresentante della società che gestiva la catena di supermercati, condannato in merito per il suddetto reato in quanto non sussisteva una delega specifica per la funzione di controllo degli alimenti in capo al direttore del singolo punto vendita. La Corte chiarisce che in tema di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati, non è responsabile qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei singoli requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all'interno della singola struttura aziendale, non essendo necessariamente richiesta la prova dell'esistenza di una apposita delega. In simili organizzazioni complesse, infatti, la sussistenza di una delega di responsabilità per le singole sedi si deve presumere in re ipsa, anche in assenza di un atto scritto. |