Deposito di documenti prima del dibattimento in ipotesi di citazione diretta a giudizio
05 Novembre 2015
Nel caso di citazione diretta a giudizio, è possibile depositare documenti unitamente ad una memoria difensiva prima dell'inizio del dibattimento, onde utilizzarli a sostegno delle tesi difensive nel dibattimento ovvero in sede di giudizio abbreviato?
L'art. 121 c.p.p. prevede che le parti e i loro difensori possano in qualunque stato e grado del procedimento presentare memorie al giudice mediante deposito in cancelleria: nulla vieta, dunque, che ancor prima dell'inizio del giudizio a citazione diretta, le tesi difensive vengano illustrate in una memoria. Per contro, non pare possibile che a detta memoria vengano allegati documenti o, per meglio dire, che i documenti eventualmente allegati siano direttamente utilizzabili nel successivo giudizio. In ossequio al principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova, l'art. 495 c.p.p. prevede infatti che il giudice provveda all'ammissione delle prove dopo aver sentito le parti, le quali devono formulare le relative richieste a norma dell'art. 493, comma 1, c.p.p.: a questa regola non sfuggono le prove documentali, per le quali il terzo comma dell'art. 495 c.p.p. specifica che le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui viene chiesta l'ammissione prima che il giudice provveda sulla richiesta. Vero è, d'altro canto, che nel fascicolo del dibattimento, ancorché nel giudizio a citazione diretta esso venga formato dall'organo di accusa, non trovano ospitalità documenti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, con le sole eccezioni previste dall'art. 431 c.p.p. Ammesso, dunque, che il difensore ritenga utile una preventiva discovery dei documenti che supportano le tesi difensive e li depositi, di conseguenza, prima dell'udienza dibattimentale, sarà comunque necessario reiterare la richiesta di ammissione e la relativa decisione (ovvero, a ben vedere, il loro esame da parte del giudicante) potrà intervenire soltanto dopo che sul punto si sia esaurito il contraddittorio delle parti. La risposta al quesito non cambia laddove sia intenzione del difensore utilizzare i documenti in un successivo giudizio abbreviato: in questo caso, piuttosto, il mero deposito nella cancelleria del giudice monocratico prima dell'udienza di comparizione rischia di determinare l'inutilizzabilità dei documenti ai fini della decisione. Infatti, l'art. 391-octies c.p.p. individua quale destinazione naturale per il fascicolo del difensore, dopo la chiusura delle indagini preliminari, il fascicolo del pubblico ministero: è ben vero che si tratta di norma a contenuto meramente ordinatorio e che, di norma, il materiale utilizzabile ai fini della decisione comprende anche gli elementi di prova acquisiti in udienza (Cass., Sez. V, 13 gennaio 2015, n. 13505). Tuttavia, a differenza di quanto accade in ipotesi di richiesta di rito abbreviato presentata in udienza preliminare, in caso di citazione diretta a giudizio la richiesta di rito abbreviato deve necessariamente intervenire prima della dichiarazione d'apertura del dibattimento: manca, di conseguenza, un'udienza nel corso della quale la difesa abbia l'opportunità di depositare (o di chiedere l'ammissione di) documenti ovvero i risultati dell'attività d'investigazione difensiva. I documenti utili a sostenere la tesi difensiva dovranno quindi essere depositati nel fascicolo del pubblico ministero cosa peraltro possibile anche in sede di udienza di comparizione, immediatamente prima che venga formulata la richiesta di giudizio abbreviato. L'utilizzabilità del compendio documentale non richiede che la richiesta di rito abbreviato sia condizionato a integrazione probatoria (Cass., Sez. V, 20 gennaio 2015, n. 13516). |