Il trasferimento fraudolento di valori concorre con l'autoriciclaggio

Redazione Scientifica
06 Febbraio 2017

La Corte di cassazione, con sentenza n. 3935, depositata il 27 gennaio 2017, ha rigettato i ricorsi presentati da tre soggetti condannati dalla Corte d'appello di Napoli per i reati di trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio.Secondo l'accusa, gli imputati, nell'esercizio della loro professione di avvocati ...

La Corte di cassazione, con sentenza n. 3935, depositata il 27 gennaio 2017, ha rigettato i ricorsi presentati da tre soggetti condannati dalla Corte d'appello di Napoli per i reati di trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio.

Secondo l'accusa, gli imputati, nell'esercizio della loro professione di avvocati, investiti dell'incarico di recuperare un credito di oltre 16 milioni di euro vantato dalla provincia religiosa di san Pietro dell'ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio Benefratelli nel confronti della Asl n. 5 di Benevento, con la complicità di due prelati appartenenti al citato ente ecclesiastico e di un direttore di banca, si erano indebitamente appropriati della parte più cospicua di detta somma, compiendo, su quella pari a quasi otto milioni di euro, diverse operazioni di intestazione fittizia alle loro madri, favorendo così anche l'altro soggetto nel riciclaggio della parte della medesima somma (due milioni di euro), proveniente dal reato di cui all'art. 646 c.p., infine “polverizzandone” l'intero importo con varie operazioni bancarie a ciò finalizzate, il tutto in danno all'ente ecclesiastico.

Nelle motivazioni della sentenza i giudici della seconda Sezione penale hanno affermato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 12-quinquies d.l. 306 del 1992 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356), concorre con il delitto di autoriciclaggio introdotto dall'art. 648-ter.1 c.p. in quanto la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica che l'autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti del reato presupposto; quest'ultimo è un elemento ulteriore, che l'ordinamento intende punire ai sensi dell'art. 12-quinquies d.l. 306/1992; elemento che, proprio in quanto coinvolge un terzo soggetto, non può neanche ricomprendersi tra quelle altre operazioni, idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, indicate nella norma di cui all'art. 648-ter.1 c.p. e riferibili al solo soggetto agente od a chi si muova per lui senza aver ricevuto autonoma investitura formale.

Precisano inoltre i giudici di legittimità che le due violazioni si pongono anche in momenti cronologicamente distinti […] poiché l'autore del reato presupposto compie dapprima l'operazione di interposizione fittizia che, solo in seguito, darà luogo a quella di autoriciclaggio, senza la quale la condotta sarebbe punibile solo per il reato di cui all'art. 12-quinquies d.l. 306/1992

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