Individuazione del giudice competente per la nuova fattispecie di danneggiamento

06 Maggio 2016

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 7 del 16 gennaio 2016, qual è il giudice competente a giudicare l'ipotesi di reato originariamente prevista dall'art. 635, comma 1, c.p.? L'art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. 7/2016 ha completamente riformulato l'art. 635 c.p., abrogando l'ipotesi di reato prevista dal comma 1 (danneggiamento semplice) per la quale è stata introdotta la nuova sanzione pecuniaria civile ...

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 7 del 16 gennaio 2016, qual è il giudice competente a giudicare l'ipotesi di reato originariamente prevista dall'art. 635, comma 1, c.p.?

L'art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. 7/2016 ha completamente riformulato l'art. 635 c.p., abrogando l'ipotesi di reato prevista dal comma 1 (danneggiamento semplice) per la quale è stata introdotta la nuova sanzione pecuniaria civile.

Le ipotesi aggravate previste dal secondo comma dell'art. 635 c.p. (con l'integrazione del danneggiamento commesso in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico) sono diventate fattispecie autonome e continuano ad essere sanzionate con la reclusione da sei mesi a tre anni: la Corte di cassazione ha già avuto modo di precisare che tra il nuovo ed il previgente testo dell'art. 635 c.p. sussiste un rapporto di continuità ed omogeneità, atteso che per l'appunto il d.lgs. 7/2016 ha prodotto una successione di norme incriminatrici escludendo la penale rilevanza di alcune fattispecie ma conservando tale rilevanza per altre (Cass. pen., Sez. VII, 16 febbraio 2016. V. Depenalizzazioni: le prime applicazioni del d.lgs. 7/2016 da parte della VII Sezione della Cassazione).

A fronte di tali sostanziali modifiche, il d.lgs. 7/2016 non è però intervenuto sul comma 1 dell'art. 4 del d.lgs. 274/2000 che, nell'individuare la competenza per materia del giudice di pace, richiama il delitto previsto dall'art. 635, comma 1: va tuttavia rilevato che per quanto il legislatore delegato abbia optato per la complessiva riformulazione dell'art. 635 c.p., la legge delega prevedeva espressamente l'abrogazione dell'ipotesi di danneggiamento semplice di cui all'art. 635, comma 1, c.p. e per questo profilo è stata puntualmente attuata. Non vi è dubbio, pertanto, che l'ipotesi di danneggiamento alla quale fanno riferimento le disposizioni di legge sul giudice di pace non esista più.

Ne consegue che, in ragione del trattamento sanzionatorio, il giudice competente per le nuove fattispecie di danneggiamento è o, per meglio dire, rimane, il tribunale in composizione monocratica.

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