Il decreto Canzio e il nuovo stile della Cassazione
06 Giugno 2016
Il decreto Canzio va nella direzione giusta, perché semplifica la motivazione senza semplificare la decisione e, ad un tempo, rafforza la nomofilachia del precedente. Ma la vera partita della semplificazione si giocherà non sulle questioni di diritto ma sulle questioni di fatto, cioè sul vizio di motivazione.
Pochi giorni fa ero alla IV Sezione penale della Cassazione e assistevo – in tarda serata – alla lettura dei dispositivi. Se non ricordo male: due annullamenti con rinvio, otto rigetti, tredici inammissibilità di cui quattRo con motivazione semplificata. Allora ti accorgi che qualcosa è cambiato. Il peggio per un avvocato era sentirsi dare una inammissibilità. Ora c'è di peggio: un'inammissibilità con motivazione semplificata. I pratici del diritto possono dunque fare una scaletta: se ottieni un annullamento sei bravo e fortunato; se ottieni un rigetto sei bravo e sfortunato; se ti danno una inammissibilità sei sfortunato e incompreso; se ti danno una inammissibilità con motivazione semplificata il problema è: come lo spieghi al cliente? Ma vediamo la cosa dal versante della Cassazione. Forse non c'è Corte suprema al mondo che abbia le alternative decisorie che ha la nostra Cassazione: a) annullamento senza rinvio; b) annullamento con rinvio; c) annullamento parziale con rigetto per il resto; d) annullamento parziale con inammissibilità nel resto; e) rigetto; f) inammissibilità; g) inammissibilità con motivazione semplificata. E forse l'elenco non è completo … Con questo ventaglio di possibili soluzioni, c'è ancora qualcuno che osa parlare di prevedibilità delle decisioni?
Potrà non piacerci ma il decreto Canzio va nella direzione giusta. L'anomalia della Cassazione è che ci vuole un ora per decidere e due giorni per motivare. Se a questo aggiungiamo la schiacciante massa dei processi che arrivano, non abbiamo molte scelte: o si riduce l'area della ricorribilità in cassazione (escludendo certi soggetti e certi provvedimenti o certi motivi: per esempio, il vizio logico) o si riducono i tempi non della decisione ma della motivazione. È questa la strada percorsa dal decreto: tutto il tempo che vuoi per prendere la decisione giusta, meno tempo per motivare. Sia chiaro: qui non si tratta di scegliere tra decisione e motivazione. Invero, in un sistema come il nostro fondato non sul verdetto immotivato della giuria ma sul verdetto motivato dei giudici professionali, anche la motivazione è un valore. Il giusto processo non può rinunciare alla giusta decisione. Ma non può neppure rinunciare alla giusta motivazione.
È giusta una motivazione semplificata? La motivazione non deve essere né semplificata, né complicata: deve essere normale, cioè giusta. Il codice sobriamente parla di concisione della motivazione. La brevità in sé non è un valore. Lo diventa se essa elimina le informazioni e le argomentazioni irrilevanti palesando solo quelle necessarie. Evocando Quintiliano, essere brevi non significa parlar poco: significa non dire nulla di più di ciò che è necessario. Il vero valore è la brevità-completezza perché favorisce l'efficienza processuale – e dunque, la ragionevole durata del processo – senza minare le garanzie del giusto processo.
Il decreto Canzio si occupa, al momento, della sola motivazione in diritto e dice cose su cui tutti dovremmo convenire. Se c'è un precedente pacifico, si cita il precedente e basta. Non si può in ogni sentenza rifare il diritto e il processo penale! Così il decreto raggiunge due scopi: riduce i tempi della motivazione e rafforza il vincolo del precedente. Si va finalmente verso la nomofilachia del precedente: vincolante ma modificabile e superabile se vi sono buone ragioni. Va solo aggiunto che il precedente non deve riguardare solo l'interpretazione ma anche l'applicazione. Per essere chiari: il precedente deve riguardare non solo le norme ma anche i casi. Facciamo due esempi. Se il dolo eventuale sia compatibile col tentato omicidio è questione di diritto pura, che prescinde dai casi concreti. Siamo nella interpretazione della norma in astratto. Ma il vincolo del precedente non può fermarsi a questo. Se numerosi precedenti ci dicono che un quantitativo di stupefacente superiore ai due chilogrammi fa scattare l'aggravante dell'art. 80 T.U. stupefacenti, qui abbiamo un precedente che riguarda non l'interpretazione in astratto ma l'applicazione a casi concreti. C'è una nomofilachia delle norme ed una nomofilachia dei casi. La motivazione semplificata deve riguardare entrambe.
Il decreto Canzio riguarda solo la motivazione semplificata in diritto. Ma i problemi verranno quando si tratterà di pensare uno schema di motivazione semplificata riguardante il vizio logico e la valutazione delle prove. Qui c'è il rischio che la semplificazione della motivazione celi la semplificazione del giudizio. Pensiamo al modello classico di motivazione semplificata: il motivo è inammissibile perché prospetta censure di merito. Per decenni questa formula è stato l'epitaffio di una ecatombe di processi. Non è escluso che qualche volta sotto quell'epitaffio sia morta la giustizia ...
Per raggiungere l'obiettivo della brevità da più parti si invoca un mutamento dello stile argomentativo a favore di un modello stilistico – storicamente definito come jugement à phrase unique – basato su una sequenza di “attendu que ...”. Trattasi di una prospettiva poco fruttuosa, che presenta grosse controindicazioni: a) allontanerebbe lo stylus curiae dal linguaggio naturale delle persone comuni; b) è una formula espositiva estranea alle Corti anglosassoni, a molte Corti continentali e alle Corti sovranazionali; c) è inadatta ad esprimere la complessità del reale perché costituisce la proiezione stilistica del ragionamento sillogistico, ormai estraneo alla logica giuridica. Molto più fruttuosa invece appare uno stile espositivo articolato in paragrafi e sottoparagrafi numerati e diviso in due parti fondamentali: a) una parte informativa, in cui si convogliano tutte le informazioni (fattuali e processuali) rilevanti per la decisione; b) una parte argomentativa, in cui si espongono le rationes decidendi della causa. Al fine di rendere immediatamente evidente la struttura logica della motivazione ci sarebbe una tecnica molto efficace:
La struttura logica di motivazione appena suggerita presenterebbe un ulteriore vantaggio: renderebbe immediatamente percepibile la concatenazione logica degli argomenti e in tal modo favorirebbe il ricorso alla tecnica della c.d. motivazione implicita.
Un'idea diffusa è che la brevità degli atti serva a far risparmiare tempo. Le cose non stanno esattamente così. Basti ricordare l'aforisma di Pascal: “Mi scuso per la lunghezza della mia lettera perché non ho avuto il tempo di scriverne una più breve ...” La brevità impone di limare le frasi e selezionare accuratamente informazioni ed argomenti. Il modo migliore per risparmiar tempo è l'uso su larga scala della tecnica della c.d. motivazione per relationem. L'utilità della tecnica è soverchiata dall'insidia che vi si cela: che non si tratti solo di motivazione per relationem, bensì di decisione per relationem. Difficile immaginare un vulnus più grave al giusto processo. La distinzione tra parte informativa e parte argomentativa della motivazione consente di bilanciare i vantaggi della motivazione per relationem, riducendo i rischi di effetti perversi. Deve sempre ritenersi consentito il richiamo per relationem ad un precedente atto processuale per quanto riguarda la parte informativa. Deve escludersi la motivazione per relationem in blocco alla parte argomentativa di un precedente atto. Dovrebbe ritenersi consentito ricorrere – anche più volte – alla motivazione per relationem in relazione a specifici punti o argomenti dei motivi di impugnazione. Il fatto che il giudice dell'impugnazione selezioni gli argomenti e i punti dei singoli motivi di ricorso e replichi a tali punti e argomenti evocando spezzoni di motivazione del provvedimento impugnato offre l'indizio univoco che il giudice ha compiuto una ponderazione dei motivi di impugnazione e ha svolto un proprio percorso argomentativo le cui cadenze – alla fine – risultino corrispondenti a quelle del provvedimento impugnato. Sussistono poi casi in cui si dovrebbe ritenere che la legge escluda del tutto la motivazione per relationem in relazione alla parte argomentativa: a tale conclusione probabilmente occorre pervenire per quanto riguarda le ordinanze genetiche di misure cautelari in cui espressamente la legge chiede l'autonoma valutazione.
Ma la vera motivazione semplificata – cioè concisa e giusta – si avrà quando verranno valorizzati nel ragionamento giuridico i protocolli logici. I protocolli logici sono schemi di ragionamento – potremmo definirli software mentali (non ci stiamo in fondo orientando verso l'intelligenza artificiale?) – che ci indicano i passaggi logici necessari e sufficienti per affrontare una questione di diritto o di logica: come provare la causalità o la colpa o il dolo? quale metodo seguire nel valutare la chiamata di correo? quali operazioni logiche in sequenza bisogna fare per affrontare il processo indiziario? come impostare il discorso per valutare la fondatezza di una eccezione di nullità? ecc. ... I protocolli logici consentono di attingere ad un tempo giustizia e brevità, perché eliminano il superfluo senza eliminare il necessario. Essi semplificano la motivazione di una decisione complessa. |