Frode in processo penale e depistaggio. La Camera approva in via definitiva il ddl
Redazione Scientifica
06 Luglio 2016
Il 5 luglio 2016 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio. Viene così sostituito l'art. 375 c.p., la cui rubrica è ora Frode in processo penale e depistaggio, che punisce con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che muta artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato, ovvero afferma il falso o nega il vero o tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito su richiesta dell'Autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine. Se la pena comminata è superiore ai tre anni di reclusione consegue la pena accessoria dell'interdizione ai pubblici uffici.
Il 5 luglio 2016 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio.
Viene così sostituito l'art. 375 c.p., la cui rubrica è ora Frode in processo penale e depistaggio, che punisce con la reclusione datre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che muta artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato, ovvero afferma il falso o nega il vero o tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito su richiesta dell'Autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine. Se la pena comminata è superiore ai tre anni di reclusione consegue la pena accessoria dell'interdizione ai pubblici uffici.
È previsto un aumento della pena da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero mediante formazione o artificiosa alterazione , in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento.
Se i fatti sono commessi in relazione a procedimenti penali relativi ad alcuni specifici gravi reati la pena è della reclusione da sei a dodici anni.
I termini di prescrizione per il delitto di frode in processo penale aggravato sono raddoppiati.
La pena è diminuita, invece, dalla metà a due terzi se l'autore del reato si adopera al fine di ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose e delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa sia condotta a ulteriore conseguenze o, ancora, aiuta concretamente la P.G. o l'Autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.
Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento e depistaggio
Precedente testo normativo
Nuovo testo normativo
Art. 375 c.p. Circostanze aggravanti – 1. Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.
Art. 375. c.p. Frode in processo penale e depistaggio – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato
b) richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni
in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.
2. Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
3. Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
4. La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.
5. Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
6. La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
7. La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.
8. La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima.
Art. 383- bis c.p. – Circostanze aggravanti per il caso di condanna – Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a quattordici anni se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da otto a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.
Art. 157 c.p. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere – […]
6. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater.
[…]
Art. 157 c.p. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere – […]
6. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater.
[…]
Art. 384-ter c.p. Circostanze speciali – 1. Se i fatti di cui agli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 374 e 378 sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o ai reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in relazione ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la pena è aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione del procedimento di cui agli articoli 371-bis e 371-ter.
2. La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.
Art. 376 c.p. Ritrattazione – 1. Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché dall'articolo 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.
Art. 376 c.p. Ritrattazione – 1. Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché dall'art. 375, primo comma e dall'articolo 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.
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