La tortura è reato
06 Luglio 2017
Il 5 luglio 2017, la Camera dei deputati, dopo un iter legislativo durato più di tre anni, ha approvato in via definitiva il D.D.L. recante Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.
Il testo di legge introduce due nuovi articoli nel codice penale:
Art. 613-bis. Tortura – 1. Chiunque con violenza o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. 2. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. 3. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. 4. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. 5. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è l'ergastolo.
Art. 613-ter. Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura – 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il testo di legge approvato prevede inoltre l'inutilizzabilità delledichiarazioni o le informazioni contenute mediante il delitto di tortura, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale. Il reato di tortura rientra tra quelli per cui l'art. 157, comma 6, prevede il raddoppio dei termini di prescrizione.
Il disegno di legge introduce il divieto di espulsioni, respingimenti e estradizioni ogni volta che sussistano fondati motivi di ritenere che, nei Paesi nei confronti dei quali queste misure amministrative dovrebbero produrre i loro effetti, la persona rischi di essere sottoposta a tortura. Infine, il provvedimento esclude il riconoscimento di alcuna forma di immunità per gli stranieri indagati o condannati per il delitto di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale e prevede l'obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura. |